L'art.41-quinquies della legge urbanistica, integrato dal decreto min. 2-4-68 n.1444 art.9 dice che la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore a quella di ciascun fronte dell'edificio da costruire.
La norma va interpretata nel senso che io che costruisco mi devo distanziare dall'altro fabbricato esistente e prospiciente in relazione dell'altezza del mio fronte e non anche del fronte del fabbricato prospiciente (oltre ovviamente a tutte le altre norme)?
HO INTESO BENE?
Tonia : [post n° 122241]
distanza tra fabbricati
esempio: edificio vicino h=15 mt, tuo edificio in progetto h=18 metri... distanza come più alto ovvero 18 mt (salvo deroghe e/o norme diverse)
bye bye
bye bye
no... il valore è il più restrittivo... quindi 18 mt...
salvo deroghe da NTA o edifici in zona A o B (da DM 1444/1968)
bye bye
salvo deroghe da NTA o edifici in zona A o B (da DM 1444/1968)
bye bye
Grazie Delli il mio edificio ricade in zona B, quindi posso attenermi ai 15 metri (vedi esempio)!!!
saluti
saluti
se il mio terreno è largo 10 mt ed il vicino ha costruito un grattacielo sul suo io sul mio terreno non posso costruire neanche uno spillo?
allora il vicino a leso tutti i miei diritti di edificatorietà? possibile?
allora il vicino a leso tutti i miei diritti di edificatorietà? possibile?
si l'ho letta e mi pare di aver capito:
la distanza minima sia 10mt ma comunque devo rispettare distanza h tra gli edifici ( distanza paria quello più alto)
la distanza minima sia 10mt ma comunque devo rispettare distanza h tra gli edifici ( distanza paria quello più alto)
Ciao Davide,
ma il mio edificio si trova in zona B e come ci ricordava Delli per la zona B la norma relativa all'altezza non vale...io ora chiedo a Delli: vale a questo punto solo la distanza dei tre metri prevista dal codice civile?
ciao
ma il mio edificio si trova in zona B e come ci ricordava Delli per la zona B la norma relativa all'altezza non vale...io ora chiedo a Delli: vale a questo punto solo la distanza dei tre metri prevista dal codice civile?
ciao
attenzione: in zona B i 10 metri non sono derogabili, salvo piani particolareggiati convenzionati e/o deroghe specifiche...
bye bye
bye bye
leggete questa fresca fresca:
www.bosettiegatti.com/info/sentenze/edilizia/e128_distanze_sopralzi.…
soprattutto il "considerato che:"
bye bye
www.bosettiegatti.com/info/sentenze/edilizia/e128_distanze_sopralzi.…
soprattutto il "considerato che:"
bye bye
Grazie Delly per la tua sollecitudine,
..ma non sono stata abbastanza chiara: il mio caso riguarda la distanza tra due edifici prospicienti (in zona B) le cui pareti prospettanti sono entrambe non finestrate (il decreto 1444/68 parla invece di distanza di dieci metri tra pareti finestrate. Quindi la distanza che io debbo rispettare è quella prescritta dal codice civile (tre metri) e secondo l'art.41 quinquies della legge urbanistica l'altezza del fronte del fabbricato che si sta costruendo. L'unico mio dubbio è quello relativo a quest'ultimo periodo....sono stata abbastanza chiara?
..ma non sono stata abbastanza chiara: il mio caso riguarda la distanza tra due edifici prospicienti (in zona B) le cui pareti prospettanti sono entrambe non finestrate (il decreto 1444/68 parla invece di distanza di dieci metri tra pareti finestrate. Quindi la distanza che io debbo rispettare è quella prescritta dal codice civile (tre metri) e secondo l'art.41 quinquies della legge urbanistica l'altezza del fronte del fabbricato che si sta costruendo. L'unico mio dubbio è quello relativo a quest'ultimo periodo....sono stata abbastanza chiara?