PARCHEGGI PERTINENZIALI: POSSIBILITA’ DI ANDARE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI ED AI REGOLAMENTI EDILIZI VIGENTI
Quello da me sviluppato è un intervento che si classifica come ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione.
Descrizione del progetto
Il lotto è rettangolare col lato corto sulla strada; i 4 volumi che costituiscono il fabbricato sono disposti ai lati del rettangolo formando quindi una corte interna allungata.
Il piano interrato è destinato a parcheggio pertinenziale e l’accesso avviene tramite una rampa circolare che ho posizionato in fondo al lotto; il corsello parte dal centro del lato corto (che da sulla strada) del lotto, attraversa lo spazio libero tra i 4 corpi di fabbrica fino a raggiungere la rampa che porta al piano interrato.
Questo corsello è coperto da una soletta così che la corte in realtà non è al piano terra, ma al primo piano (Il suo pavimento è in sostanza la copertura del corsello).
Considerazioni
La legge 122 del 1989 (Tognoli) art. 9 mi permette di andare in deroga, per quel che riguarda il piano interrato di parcheggio, ai parametri di superficie filtrante e occupata.
Per quel che riguarda la parte di corsello al piano terra vado in deroga alla superficie coperta.
Nota bene: per quel che riguarda i 4 volumi che compongono il fabbricato fuori terra il progetto rispetta il parametro minimo di superficie coperta che le N.T.A. mi indicano; è solo la copertura del corsello che (come ho descritto prima è il pavimento della corte sopraelevata) va in deroga alla superficie coperta.
Dubbi / richiesta chiarimenti
Il fabbricato al quale i parcheggi sono asserviti, non preesiste; o meglio l’edificio che preesisteva va demolito e ricostruito con lo stesso volume, ma con configurazione completamente diversa (infatti il mio è un intervento di ristrutturazione edilizia con totale demolizione e ricostruzione).
Quindi vado a costruire il fabbricato contestualmente ai parcheggi, ma mi sembra che la legge non faccia riferimenti temporali in merito al fabbricato, mi impone solo che ci sia e che i parcheggi siano asserviti.
Voi che ne dite?
Inoltre, siccome il progetto è nel comune di Milano, si apre un’altra questione:
il Regolamento edilizio all’art. 74 si occupa dei parcheggi pertinenziali ….
il R.E. cita:
art. 74 comma 2 …….ovvero al piano terreno dei fabbricati esistenti,….possono essere realizzati parcheggi…. anche in deroga…..
la L. 122 cita:
art. 9 ……al piano terreno dei fabbricati….anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti….
Dunque, tra R.E. che usa la parola esistenti e L. 122 che non fa riferimento alla preesistenza del fabbricato (caso mai alla sua contemporaneità), esiste una differenza sostanziale, cioè:
secondo il R.E. , per produrre dei box al piano terra è necessario che l’edificio preesista. Alcuni addirittura si riferiscono al periodo prima del 1989 ( fa riferimento alla legge ponte del 1967 ), mentre secondo la L. Tognoli, il fabbricato può essere nuovo e contenere, al piano terra del fabbricato, dei box coperti, anche in deroga ai regolamenti edilizi
(sup. coperta, occupata e filtrante).
Il regolamento edilizio è del 1999, la Legge Tognoli è del 1989 (ma è una legge dello Stato)…. Secondo voi a quale legge devo fare riferimento?
PARCHEGGI PERTINENZIALI: POSSIBILITA’ DI ANDARE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANIS
messaggio inserito lunedì 28 gennaio 2008 da architeo