april : [post n° 165618]

sicurezza:Piano si o no?

dia x manut.str. in oratorio zona bar.
ovvero lavori di: adeguamento bagno x disabile,rifacimento pavimenti e impianto riscaldamento, controsoffitto isolato e alcune pareti con cappotto.
il piano è da fare?
perri :
Con nuovo TU sicurezza:
Più di un'impresa= piano di sicurezza + coordinatore esecuzione (no coordinatore progettazione perchè dia)
april :
allor mi devo leggere ilD.Lgs 81/08
beppe :
perri ha risposto correttamente.
Essendo Dia rientri nella fattispecie di cui al comma 11 del d.l.81/2008. Quindi nomina del CSE che a sua volta dovrà predisporre il PSC e relativo fascicolo (art.92 comma 2)
Campanellino :
non ho ancora letto il dlgs 81/08...ma state dicendo che adesso per una DIA, qualsiasi siano le condizioni, va fatto il PSC????
beppe :
Non è così.
In caso di PdC con almeno 2 imprese nomina del CSP.
In caso di DIA ed unica impresa solo POS.
In caso di DIA con almeo 2 imprese CSE che redige anche il PSC.
emme :
Sto leggendo il decreto... Tra i vari dubbi, almeno un paio credo siano rilevanti..
1. l'art. 90 comma 3- 4 conferma l'obbligo di nomina di CSP e CSE per cantieri superiori a 200 uomini giorno o con rischi particolari, ferma restando la presenza anche non contemporanea di più imprese. Ma se per ipotesi ho una DIA con più imprese, meno di 200 u/g e niente rischi particolari, devo fare il PSC e nominare il CSE? Non riesco a trovare il comma 11 di cui parli, beppe.. inoltre dal tuo ultimo post mi pare di capire che la discriminante dei 200 u/g non viene più considerata e vale solo la presenza di più imprese per rendere obbligatorio il PSC... boh...
2. l'art 90 comma c identifica il responsabile dei lavori con il progettista e con il direttore dei lavori in fase di esecuzione dell'opera: si tratta di un automatismo o il committente deve/può nominare esplicitamente il responsabile dei lavori?? Sembrerebbe che il decreto non contempli la possibilità che il committente (quando non coincida anche con il CSE) possa essere anche il responsabile dei lavori... altro boh...
emme :
mi ricollego al post precedente: per quanto riguarda il punto 1 ho trovato una nuova stesura del decreto, presumo più recente di quella che stavo guardando prima in cui non si fa più riferimento (art 90 comma 3) a uomini giorno e lavori con rischi particolari, confermando quanto detto da beppe... sorry...
rimane il dubbio del responsabile...
beppe :
l'bblogo si ha solo in confront al numero delle imprese. I 220U/g e i rischi aprticolari non fanno scattare l'iobbligo del PSC come per la 494/94.
Per quanto riguarda la normativa ti suggerisco di guardare sempre questo sito dove le lleggi e norme vengono aggiornate in tempo reale. Art. 90 comma 11.

www.bosettiegatti.com/o_normellpp.htm
emme :
Grazie Beppe, memorizzato tra i preferiti....
Visto che ti vedo ferrato sull'argomento ne approfitto...
L'allegato XIV prevede per chi ha l'abilitazione 494 dei corsi di aggiornamento obbligatori quinquennali di 40 ore: ma i cinque anni decorrono dall'entrata in vigore del nuovo Testo Unico oppure la norma è di fatto retroattiva???
Cioè, chi ha fatto il corso ante 2003 si trova ora improvvisamente senza più l'abilitazione e in coda per fare il corso di aggiornamento???
Con tutte le norme, circolari, leggi, leggine, allegati che cambiano non so più se sono un architetto o un avvocato (ma sempre con la paga da architetto...)

Grazie per le dritte!

emme :
Altra cosa, il punto 2 di qualche mio post fa:
con il nuovo decreto, se sono direttore dei lavori, divento automaticamente anche responsabile dei lavori??? Così parrebbe dalle definzioni dell'art. 89 comma c. Non mi è chiaro se il committente mi deve nominare o se la nomina è implicita...

beh, buona partita...
beppe :
l'art.89 fa intendere ciò che hai inteso tu.
Il corso di aggiornamento vale anche per la 494. Pacchetto 40 ore.
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