nik : [post n° 176822]

legge 10 per recupero sottotetto esistente

mi auguro che la domanda non sia troppo "ingenua"...
purtroppo, pur essendo certificatore energetico (Regione Lombardia), non ne so molto di applicazione della legge 10 (o meglio, di 192 e s.m.i.) e, pur cercando di studiare bene la normativa, ci sono questioni che non riesco a risolvere.

un cliente ha una casa (vecchia) con sottotetto non abitabile alto 2.40m all'imposta (ed in media quindi ancora più alto). non sono necessarie opere per incrementare l'altezza media ponderale nè per i rapporti aeroilluminanti.
presentando la DIA per recupero ai fini abitativi sarebbe necessario corredarla della relazione sul contenimento dei consumi energetici (comunemente detta "legge 10"), ma un dubbio sorge: come è possibile rispettare i valori di trasmittanza e di EP imposti dalla normativa vigente (in Lombardia siamo già ai valori del 2010...) senza fare opere???
i muri sono in mattoni pieni, per darvi un'idea...

se l'involucro non è oggetto di modifiche non dovrebbe essere soggetto nemmeno a prescrizioni, giusto??
ma allora la legge 10 non andrebbe nemmeno presentata!!
se inserisco i dati attuali nel software Termus mi saltano fuori tutti gli "warnings" possibili ed immaginabili!!!
Patty :
6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
nik :
mmh, è la prima cosa che ho detto io quando mi s'è presentato il problema, ma il progettista che ha firmato la DIA e che mi ha chiesto di occuparmi della relazione sul risparmio energetico mi ha pure detto: fatti tornare i conti senza opere!
anche perché non c'è l'intenzione di demolire e ricostruire e l'unica alternativa resta il cappotto interno (quello esterno non si può fare), che dà più problemi che comfort...
e poi i requisiti della normativa sono così elevati da soddisfare anche sulle nuove costruzioni, figuriamoci sull'esistente!!
ho trovato questa sintesi del D.lgs192/2005
www.anit.it/PDF/NORMATIVA/Sintesi%20ANIT%20DLgs%20192.pdf
dove a pag.12 si dice che: "La verifica sulla trasmittanza va effettuata solo sul componente interessato dall’intervento".
come devo interpretare?
Patty :
io non sono d'accordo con chi ha firmato la DIA....un sottotetto recuperato (intervento equiparato ad una ristrutturazione edilizia) è di fatto una nuova unità immobiliare e pertanto va verificata, e mi sembra che l'erticolo 6 sia abbastanza chiaro..oltretutto trattasi di Legge Regionale.
...e poi mi chiedo una cosa...tu recuperi un sottotetto...e ammettiamo che il tetto sia composto semplicemente da un assito con quattro tegole....che fai? non intervieni?
creare un cappotto interno con lastre di polistirene o altro e controparete in cartongesso non è poi intervento così costoso, magari ti costerà di più intervenire sul tetto....
ricordati poi che al termine dei lavori devi richiedere l'agibilità e produrre l'attestato di certificazione energetica
delli :
quoto Patty al 100%
se rendi abitabile una porzione di edificio che prima non lo era la devi rendere conforme a tutte le norme vigenti
l'unica deroga ammessa dalla legge è in merito alle altezze interne (ai fini dell'agibilità) e dell'accessibilità... il resto deve soddisfare i requisiti richiesti dalla legge
inoltre la citazioni di Patty non è chiara... è cristallina!
bye bye
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