C'è una discussione che si protrae ormai da diversi giorni sull'interpretazione della norma sulla distanza dai fabbricati.
La questione è questa. Premessa: il RE del comune in questione dice solo questo "....distanza dai fabbricati minima 10mt...." Non parla di distanza dai confini ma solo distanza dai fabbricati.
Premesso ciò.
Abbiamo 2 lotti: lotto A e lotto B. Il proprietario del lotto A molti anni addietro ha costruito il suo fabbricato ad una distanza pari a 6mt. dal confine di B. Oggi B vuole edificare il suo fabbricato con finestra a 4mt. dal fabbricato di A, in modo di garantire i 6+4= 10mt. così come da regolamento.
Il lotto A dice: eh non, se vuoi costruire ti devi mettere a 5mt. dal mio confine che sarebbe la metà della distanza minima tra fabbricati. E allora B risponde: e perchè? Il regolamento edilizio dice che devo mettermi a 10mt. dal tuo fabbricato.
Ho letto talmente tante di quelle sentenza che ne ho nausea. C'è chi dice che ha ragione A e chi dice B.
Secondo voi B può mettersi a 4mt. dal confine in modo da garantire i 10mt. oppure deve allontanarsi 5mt. dal confine e così ne avrebbe 11mt. dal fabbricato di A?
ciao
beppe : [post n° 178485]
distanza tra fabbricati.
tu devi stare a 5 metri dalla tua proprietà...indipendentemente da dove costruisce il vicino...
in questo modo i 10 metri sono comunque garantiti....se entrambi i proprietari costruiscono ad almeno 5 m dal confine del lotto...
se valesse l'altra tesi....allora significherebbe che se l'uno costruisce a 10 metri di distanza dal confine....l'altro potrebbe costruire sul limite del lotto...il che è assurdo...
comunque, solitamente nelle NTA o nel RE si fa espressamente riferimento ai 5 m dal confine...
in questo modo i 10 metri sono comunque garantiti....se entrambi i proprietari costruiscono ad almeno 5 m dal confine del lotto...
se valesse l'altra tesi....allora significherebbe che se l'uno costruisce a 10 metri di distanza dal confine....l'altro potrebbe costruire sul limite del lotto...il che è assurdo...
comunque, solitamente nelle NTA o nel RE si fa espressamente riferimento ai 5 m dal confine...
Giusto Patty, il tuo ragionamento non fa una grinza. E non sempre si parla di 5 metri dai confini.
Ma leggi cosa dice invece la di cassaz. in merito, te ne riporto la parte che interessa.
Secondo Cass. Civ. Sez. II 7/3/2002 n. 3340,
..................Se il preveniente costruisce una parete finestrata ad una distanza pari o superiore a mt. 5 dal confine non vi sono problemi. Il prevenuto potrà, a sua volta, realizzare un edificio con una parete, finestrata o meno, ad una distanza pari ad almeno mt. 10, anche se inferiore a mt. 5 dal confine.......
Ripeto: ...anche se inferiore a mt. 5 dal confine.......
Che te ne pare?
In fondo se la norma vuole garantire i minimi requisiti di salubrità, allora anche questo ragionamento non fa una grinza.
ciao
Ma leggi cosa dice invece la di cassaz. in merito, te ne riporto la parte che interessa.
Secondo Cass. Civ. Sez. II 7/3/2002 n. 3340,
..................Se il preveniente costruisce una parete finestrata ad una distanza pari o superiore a mt. 5 dal confine non vi sono problemi. Il prevenuto potrà, a sua volta, realizzare un edificio con una parete, finestrata o meno, ad una distanza pari ad almeno mt. 10, anche se inferiore a mt. 5 dal confine.......
Ripeto: ...anche se inferiore a mt. 5 dal confine.......
Che te ne pare?
In fondo se la norma vuole garantire i minimi requisiti di salubrità, allora anche questo ragionamento non fa una grinza.
ciao
Per me la versione che dice Patty è quella corretta. Le sentenze in fin dei conti non sono leggi ma esprimono un parere (che se predominante diventa alla fine un orientamento).
saluti
saluti
anch'io sono dello stesso parere, ...ma come vedete non tutti la pensano come noi. Alcune volte si va ad interpretazione. E questo succede quando non c'è assoluta chiarezza.
Serve a capire che i RE e le NTA vanno redatti in maniera chiara ed inequivocabile. Poichè una dicitura come quella sopra sul concetto di distanza come vedete porta a interpretazioni diverse (vedi sentenza cass.).
Serve a capire che i RE e le NTA vanno redatti in maniera chiara ed inequivocabile. Poichè una dicitura come quella sopra sul concetto di distanza come vedete porta a interpretazioni diverse (vedi sentenza cass.).
...io concordo con PattY...ora vi pongo un altro quesito: se le pareti che si fronteggiano di due edifici prospicienti sono cieche possono posizionarsi a distanza inferiore ai dieci metri?...io da alcune sentenze ho verificato di si
allora costruiamoli attaccati e poi facciamo una variazione dei prospetti ? :) scherzo...non credo si possa fare
...secondo me vale sempre 5 dal confine.
...secondo me vale sempre 5 dal confine.
le distanze fra fabbricati e dai confini sono normate anche dal codice civile artt. 873 e seguenti. I regolamenti locali possono stabilire distanze maggiori e quindi più restrittive. In mancanza dovrebbero valere quelle da codice civile.
ha sempre valore quello che dice il R.E e N.T.A....il RE di Milano impone i 3 m tra pareti cieche...la distanza si complica in caso di pareti finestrate (r.e. Milano art. 27)....altri comuni impongono i 5 m...
se nel r.e. non si trovano riferimenti allora fa fede quello che dice il Codice Civile, art. 873 (3m)
il DM del 1968 n. 1444 inserisce poi il rispetto dei 10 m tra nuove costruzioni...
la mia esperienza è che nelle zone di completamento, se non si costruisce in aderenza...si mantengono i 3 m; nelle nuove lottizzazioni devono essere garantiti i 10 m.....
se nel r.e. non si trovano riferimenti allora fa fede quello che dice il Codice Civile, art. 873 (3m)
il DM del 1968 n. 1444 inserisce poi il rispetto dei 10 m tra nuove costruzioni...
la mia esperienza è che nelle zone di completamento, se non si costruisce in aderenza...si mantengono i 3 m; nelle nuove lottizzazioni devono essere garantiti i 10 m.....
se A ha concesso a B di costruire a 1,50m dal confine da cui A dista 1,40m con un documento scritto adesso dopo 25anni A può costruire a 1,5 metri sopraelevando e allargando la propria casa? dato che inizialmente il diritto era suo?
bisogna evitare di confondere norma urbansitico-edilizia con nomra igienico-sanitaria
al di la che sia o meno precisato il rispetto dei 5 ml da confine, in caso di nuova edificazione il rispetto della distanza deriva da una duplice verifica:
1) sono rispettati almeno 10 ml (fatto salvo edifici più alti di 10 ml e/o cmq con pareti cieche)?;
2) è altresì rispettata ladistanza minima dal confine derivante non tanto dalla norma di piano ma dalla possibilità per il mio confinante di non vedere pregiudicata la sua potenzialità edificatoria futura
infatti, se non verificassimo il doppio requisito, costruendo a 10 ml tra fabbricati ma a 4 dal confine, il prorpietario con fabbricato a 6 ml non potrebbe sviluppare la sua potenzialità edificatoria (ammesso e non concesso che ci sia ma è un altro probloma) su quelle fetta di terreno posta tra i 6 e i 5 ml dal confine.
inoltre, proprio per tutelare il diritto edificatorio lo stesso CC permette, in talune circostanze, la condivisione del muro e/o addirittura la costruzione in aderenza al muro posto oltre il proprio confine "invadendo" il suolo del confinante
in sintesi le alternative potrebbero essere:
1) atto registrato e trascritto di realizzaizone di fabbricato a meno di 5 ml ma a 10 ml tra pareti;
2) spostamento confine ed asservimento urbanistico della parte ceduta;
3) l'unione dei due corpi di fabbrica (ipotesi molto lontana)
ciao
al di la che sia o meno precisato il rispetto dei 5 ml da confine, in caso di nuova edificazione il rispetto della distanza deriva da una duplice verifica:
1) sono rispettati almeno 10 ml (fatto salvo edifici più alti di 10 ml e/o cmq con pareti cieche)?;
2) è altresì rispettata ladistanza minima dal confine derivante non tanto dalla norma di piano ma dalla possibilità per il mio confinante di non vedere pregiudicata la sua potenzialità edificatoria futura
infatti, se non verificassimo il doppio requisito, costruendo a 10 ml tra fabbricati ma a 4 dal confine, il prorpietario con fabbricato a 6 ml non potrebbe sviluppare la sua potenzialità edificatoria (ammesso e non concesso che ci sia ma è un altro probloma) su quelle fetta di terreno posta tra i 6 e i 5 ml dal confine.
inoltre, proprio per tutelare il diritto edificatorio lo stesso CC permette, in talune circostanze, la condivisione del muro e/o addirittura la costruzione in aderenza al muro posto oltre il proprio confine "invadendo" il suolo del confinante
in sintesi le alternative potrebbero essere:
1) atto registrato e trascritto di realizzaizone di fabbricato a meno di 5 ml ma a 10 ml tra pareti;
2) spostamento confine ed asservimento urbanistico della parte ceduta;
3) l'unione dei due corpi di fabbrica (ipotesi molto lontana)
ciao
un po' tardi ma dico la mia......
come dice dimensioneprogetto le distanze sono diverse.... un conto sono quelle edilizio-urbanistiche e un conto sono quelle igienico-sanitarie
le prime dipendono da regione/regione e, come sempre nel nostro paese, da Comune a Comune
le seconde idem ma hanno un punto fisso dato dal DM 1444/68 (sono pochissime le norme regionali che ne hanno modificato i termini, almeno in merito alle distanze... salvo, magari pianificazione attuativa)
questo DM 'pilastro' inserisce distanza 10 m INDEROGABILE tra pareti finestrate... esiste sentenza cassazione che sottolinea il concetto del requisito inderogabile in quanto, appunto, norma igienico-sanitaria
altra cosa sono le distanze dai confini: dipendono dalle NTA!
quindi, se un comune non inserisce nelle sue norme una misura minima (per esempio, solitamente, i 5 metri) allora fa fede la distanza minima tra fabbricati 10 metri
alcuni comuni hanno delle NTA che dicono: distanza minima tra confini 0-5 m salvo verifica distanza fabbricati... e questo renderebbe plausibile l'ipotesi che fabbricato B costruisca a 4 m da confine garantendo distanza 10 m da edificio..... ma, come detto, è scritto nelle NTA quindi a quelle si fa riferimento
bye bye
come dice dimensioneprogetto le distanze sono diverse.... un conto sono quelle edilizio-urbanistiche e un conto sono quelle igienico-sanitarie
le prime dipendono da regione/regione e, come sempre nel nostro paese, da Comune a Comune
le seconde idem ma hanno un punto fisso dato dal DM 1444/68 (sono pochissime le norme regionali che ne hanno modificato i termini, almeno in merito alle distanze... salvo, magari pianificazione attuativa)
questo DM 'pilastro' inserisce distanza 10 m INDEROGABILE tra pareti finestrate... esiste sentenza cassazione che sottolinea il concetto del requisito inderogabile in quanto, appunto, norma igienico-sanitaria
altra cosa sono le distanze dai confini: dipendono dalle NTA!
quindi, se un comune non inserisce nelle sue norme una misura minima (per esempio, solitamente, i 5 metri) allora fa fede la distanza minima tra fabbricati 10 metri
alcuni comuni hanno delle NTA che dicono: distanza minima tra confini 0-5 m salvo verifica distanza fabbricati... e questo renderebbe plausibile l'ipotesi che fabbricato B costruisca a 4 m da confine garantendo distanza 10 m da edificio..... ma, come detto, è scritto nelle NTA quindi a quelle si fa riferimento
bye bye
al di la di tutte le sentenze che dicono una cosa e l'esatto opposto, in una discussione simile con un comune mi è stato risposto che la distanza minima inderogabile resta i tre metri del codice civile art. 873 (quindi non puoi costruire a confine) e dopo se non vi è altra indicazione dal regolamento edilizio o di igiene rispettando i dieci metri per le pareti finestrate in questo caso puoi costruire a 4 metri dal confine. Pou resta sempre il buon senso e cercare di mantenere un buon rapporto di vicinato.
Come vedete anche tra noi ci sono dei modi di vedere ed interpretare la norma in materia diversa. Io personalmente mi trovo più vicino alla interpretazione di dimensioneprogetto e delli.
Andiamo per ordine.
L'art.873 del cc dice che la distanza tra i fabbricati se non sono uniti devono essere posti a 3ml. L'art.875 dice che se il fabbricato è posto a meno di 1,50 dal confine allora il confinante può chiedere la comunione del muro ma solo perchè deve costruirci in aderenza. Ricordiamoci che se non chiede la comunione deve mettersi sempre a 3 metri per ragioni solo di carattere igienico-sanitario e non per altro.
Infine c'è l'art.905 che ti dice che non puoi aprire vedute dirette e balconi a distanza di 1,50.
Quindi come vedete in condizioni solo di CC nessuno ti vieta di costruire a confine, a 1,50, a meno di 1,50 o addirittura più di 1,50 dal confine, la cosa importante è non aprire finetre a meno di 1,50 dal confine del vicino.
Ebbene, adesso andiamo alle distanze della 1444.
Ti impone per le tutte le zone escluso le "A" una distanza minima tra parete finestrata ed altro fabbricato 10mt. Cosa significa? Significa che, salvo prescrizioni diverse da NTA, la distanza tra pareti cieche è quella prefissata dal codice civile con tutte le casistiche del caso. Quindi nel caso di chi costruisce per primo (preveniente) ha queste possiilità: a confine, a 1,50 dal confine oppure a distanza inferiore con la possibilità di cui all'atrt.875 del cc. e pertanto chi costruisce dopo (prevenuto) di conseguenza ad adeguarsi.
Quindi io la interpreto in questo modo: se le NTA e/o altre leggi locali non mi specificano quali sono le distanze che devo tenetre in tutti i casi possibili io adotto quelle messami a disposizione dalle norme generali, nella fattispecie il decreto 1444 e CC.
Nel caso che vi ho prospettato io la norma dice soltanto "distanza dai fabbricati pari a 10 metri", attenzione non da pareti finestrate ma dai fabbricati che in questo caso possono essere anche pareti cieche.
Quindi fermo restando questa norma delle NTA il tizio del lotto A che ha il suo fabbricato posto a distanza pari a 6mt. non può assolutamente vietare al tizio del lotto B a costruire a distanza di 4 metri dal confine stante che quest'ultimo ha rispettato i 10mt. Secondo me l'art. delle NTA è carente su tutti i fronti. La norma in questione avrebbe dovuto specificare: 10 metri tra fabbricati, e distanza dai confini minima 5 metri. E se si voleva dare la possibilità di costruire a confine: 10 metri tra pareti finestrate, a confine o a 5 metri dal confine.
Le NTA dovrebbero essere chiare al fine di evitare anche un minimo margini di interpretazione.
ciao
Andiamo per ordine.
L'art.873 del cc dice che la distanza tra i fabbricati se non sono uniti devono essere posti a 3ml. L'art.875 dice che se il fabbricato è posto a meno di 1,50 dal confine allora il confinante può chiedere la comunione del muro ma solo perchè deve costruirci in aderenza. Ricordiamoci che se non chiede la comunione deve mettersi sempre a 3 metri per ragioni solo di carattere igienico-sanitario e non per altro.
Infine c'è l'art.905 che ti dice che non puoi aprire vedute dirette e balconi a distanza di 1,50.
Quindi come vedete in condizioni solo di CC nessuno ti vieta di costruire a confine, a 1,50, a meno di 1,50 o addirittura più di 1,50 dal confine, la cosa importante è non aprire finetre a meno di 1,50 dal confine del vicino.
Ebbene, adesso andiamo alle distanze della 1444.
Ti impone per le tutte le zone escluso le "A" una distanza minima tra parete finestrata ed altro fabbricato 10mt. Cosa significa? Significa che, salvo prescrizioni diverse da NTA, la distanza tra pareti cieche è quella prefissata dal codice civile con tutte le casistiche del caso. Quindi nel caso di chi costruisce per primo (preveniente) ha queste possiilità: a confine, a 1,50 dal confine oppure a distanza inferiore con la possibilità di cui all'atrt.875 del cc. e pertanto chi costruisce dopo (prevenuto) di conseguenza ad adeguarsi.
Quindi io la interpreto in questo modo: se le NTA e/o altre leggi locali non mi specificano quali sono le distanze che devo tenetre in tutti i casi possibili io adotto quelle messami a disposizione dalle norme generali, nella fattispecie il decreto 1444 e CC.
Nel caso che vi ho prospettato io la norma dice soltanto "distanza dai fabbricati pari a 10 metri", attenzione non da pareti finestrate ma dai fabbricati che in questo caso possono essere anche pareti cieche.
Quindi fermo restando questa norma delle NTA il tizio del lotto A che ha il suo fabbricato posto a distanza pari a 6mt. non può assolutamente vietare al tizio del lotto B a costruire a distanza di 4 metri dal confine stante che quest'ultimo ha rispettato i 10mt. Secondo me l'art. delle NTA è carente su tutti i fronti. La norma in questione avrebbe dovuto specificare: 10 metri tra fabbricati, e distanza dai confini minima 5 metri. E se si voleva dare la possibilità di costruire a confine: 10 metri tra pareti finestrate, a confine o a 5 metri dal confine.
Le NTA dovrebbero essere chiare al fine di evitare anche un minimo margini di interpretazione.
ciao