ele : [post n° 179278]
Dia in variante??
ma se io faccio una dia, e poi eseguo dei lavori diversi da quelli dichiarati in dia (sempre nel rispetto delle varie norme), e quindi sto facendo una variante, come pratica edilizia cosa devo presentare? Una Dia in variante? Mi è venuto 'sto dubbio perchè ho sentito che la Dia in variante nn esiste +. CHe dite?
Prima dell'entrata in vigore del testo unico c'era l'art.15 della L.47/85 che dava la possibilità di eseguire questi piccoli lavori di variante ancor prima della loro approvazione. Da noi in Sicilia è ancora applicabile visto che non abbiamo adottato il T.U.
Ma nel resto d'Italia dove vige il T.U., fermo restando norme diverse, come legge regionale, la variante con DIA può essere chiesto solo a Permesso di Costruire, art.22 comma 2, ed in ogni caso prima di eseguire i lavori nuovi devono passare 30 gg. dalla presentazione.
Quindi io la vedo così visto che sicuramente i lavori già sono eseguiti, fermo restando che non si possa presentare la DIA in variante alla DIA, hai 3 possibilità:
1- Presenti oggi una nuova Dia dichiarando che la presente sostituisce in toto quella già presentata, facendo finta che i lavori devono essere realizzati. Così non paghi nulla, ma rischi di dichiarare il falso; quindi chi te lo fa fare?
2- fai le cose per bene presentando una DIA (detta tardiva) ai sensi dell'art.37 comma 5 e paghi 516 euro;
3- presenti richiesta sanatoria art.37 comma 4 (questo chiaramente dipende dall'entità dei lavori e qualora non ricadono nella fattispecie del comma 5 art.37).
altro non viene in mente.
ciao
Ma nel resto d'Italia dove vige il T.U., fermo restando norme diverse, come legge regionale, la variante con DIA può essere chiesto solo a Permesso di Costruire, art.22 comma 2, ed in ogni caso prima di eseguire i lavori nuovi devono passare 30 gg. dalla presentazione.
Quindi io la vedo così visto che sicuramente i lavori già sono eseguiti, fermo restando che non si possa presentare la DIA in variante alla DIA, hai 3 possibilità:
1- Presenti oggi una nuova Dia dichiarando che la presente sostituisce in toto quella già presentata, facendo finta che i lavori devono essere realizzati. Così non paghi nulla, ma rischi di dichiarare il falso; quindi chi te lo fa fare?
2- fai le cose per bene presentando una DIA (detta tardiva) ai sensi dell'art.37 comma 5 e paghi 516 euro;
3- presenti richiesta sanatoria art.37 comma 4 (questo chiaramente dipende dall'entità dei lavori e qualora non ricadono nella fattispecie del comma 5 art.37).
altro non viene in mente.
ciao
devi controllare la normativa regionale...
a Milano ad esempio, per le varianti minori (come immagino siano le tue) è possibile consegnare variante indicando che le opere sono già state eseguite o sono in esecuzione (art. 68 R.E., art. 41.2 della L.R. 12/05) e trovi apposita indicazione sul modulo della DIA
a Milano ad esempio, per le varianti minori (come immagino siano le tue) è possibile consegnare variante indicando che le opere sono già state eseguite o sono in esecuzione (art. 68 R.E., art. 41.2 della L.R. 12/05) e trovi apposita indicazione sul modulo della DIA
Ciao,
scusa l'ignoranza, ma visto che in Sicilia non è stato adottato il Testo Unico, si devono applicare ogni volta tutte le leggi regionali e nazionali vigenti?Perchè non è stato adottato il T.U.nella regione Sicilia?
scusa l'ignoranza, ma visto che in Sicilia non è stato adottato il Testo Unico, si devono applicare ogni volta tutte le leggi regionali e nazionali vigenti?Perchè non è stato adottato il T.U.nella regione Sicilia?
Il T.U. non ha fatto altro che mettere assieme tutti i principi fondamentali delle varie norme che servono a regolamentare la disciplina dell'attività edilizia.
L'art. 2 del TU ricorda, come è di giusto, che le regioni a statuto speciale e le provincie autonome, esercitano la propria podetà legislativa in campo edilizio nei limiti degli statuti di autonomia.
Ebbene, non avendo la regione Sicilia recepito a distanza di 7 anni (non chiedermi i motivi però) il T.U., qui si fa riferimento a tutte quelle norme che per voi ormai sono superate dal T.U. stesso e alle leggi regionali.
L'art. 2 del TU ricorda, come è di giusto, che le regioni a statuto speciale e le provincie autonome, esercitano la propria podetà legislativa in campo edilizio nei limiti degli statuti di autonomia.
Ebbene, non avendo la regione Sicilia recepito a distanza di 7 anni (non chiedermi i motivi però) il T.U., qui si fa riferimento a tutte quelle norme che per voi ormai sono superate dal T.U. stesso e alle leggi regionali.
perfetto Patty, mi hai dato una bella notizia!!! la domanda riguarda proprio una variante minore in Milano. Grazie a ncora a tutti! Buon fine settimana.