Cari colleghi, io sono certo che tra gli obblighi dell'architetto via sia quello di verificare, prima di inoltrare una pratica, la corrispondenza dello stato dei luoghi con la pratica precedente. Questo lo dico perchè discutendo con altri architetti mi è stato detto che no, noi non saremmo tenuti a verificare che l'esistente sia conforme a ciò che è stato precedentemente consegnato come progetto.
Esiste qualcuno che sappia indicarmi precisamente un articolo di legge/norma che riporti esplicitamente questo nostro obbligo? Grazie
Simone : [post n° 189117]
Verifica stato di fatto
L'articolo non lo so.. ma hai ragione tu! A quellli che non credono.. consiglierei di non provare a presenatre nessuna pratica se non si è sicura dello stato di fatto dei luoghi.. se no si scatena di tutto!
io sono d'accordo con te , credo sia importante verificare che tutto sia conforme al progetto presisitente .però nno sò se esiste una legge a riguardo
Ciao,
si di primo acchito un professionista trova che sia giusto verificare la corrispondenza tra stato di fatto e vecchie pratiche...ma ho avuro un po' di esperienze in questo senso....e so solo che bisogna stare attenti quando "si muovono le mosche".
Nel senso che se si va a toccare un certo tasto, è anche vero che si va a porre l'attenzione su quel tasto.
Spesso mi sono imbattuta in non-corrispondenze con lo stato di fatto!! E spesso ingenuamente e involontariamente ho messo il tecnico del comune difronte a questo inconveniente (per il commitente). La nostra posizione è delicata...siamo il ponte tra quella che è la legge e chi è il nostro cliente..che ci da "da mangiare"....
ora non dico che non bisogna fare indagine...sulle pratiche precedenti...ma bisogna farlo con attenzione...e utilizzare questo elemento ocn astuzia...
Sicuramente prima di fare tutto il resto!!!!
Cmq so che non siamo tenuti a farlo, mentre nostro obbligo è quello di fare il rilievo!!!!
Inoltre alcuni comuni specificano un modello di relazione da aseguire ove indicare se si è venuti a conoscenza o meno delle pratiche passate...quindi da questa cosa si deduce ci sia la possibilità di non farlo!!
si di primo acchito un professionista trova che sia giusto verificare la corrispondenza tra stato di fatto e vecchie pratiche...ma ho avuro un po' di esperienze in questo senso....e so solo che bisogna stare attenti quando "si muovono le mosche".
Nel senso che se si va a toccare un certo tasto, è anche vero che si va a porre l'attenzione su quel tasto.
Spesso mi sono imbattuta in non-corrispondenze con lo stato di fatto!! E spesso ingenuamente e involontariamente ho messo il tecnico del comune difronte a questo inconveniente (per il commitente). La nostra posizione è delicata...siamo il ponte tra quella che è la legge e chi è il nostro cliente..che ci da "da mangiare"....
ora non dico che non bisogna fare indagine...sulle pratiche precedenti...ma bisogna farlo con attenzione...e utilizzare questo elemento ocn astuzia...
Sicuramente prima di fare tutto il resto!!!!
Cmq so che non siamo tenuti a farlo, mentre nostro obbligo è quello di fare il rilievo!!!!
Inoltre alcuni comuni specificano un modello di relazione da aseguire ove indicare se si è venuti a conoscenza o meno delle pratiche passate...quindi da questa cosa si deduce ci sia la possibilità di non farlo!!
So per certo che alcuni comuni facciano firmare una dichiarazione che certifichi il riscontro con le pratiche precedenti ma lo fanno solo perchè sono in carenza di organico e scaricano sul professionista un accertamento che sarebbe ANCHE competenza loro. Sul fatto che anche noi architetti siamo tenuti a verificare la corrispondenza con le pratiche io non nutro alcun dubbio, sono CERTO che sia un nostro obbligo. Comunque non voglio entrare nel merito della pratica della professione (ognuno faccia quello che vuole, io ho già rifiutato incarichi per non dichiarare il falso).
Vorrei solo sapere, se ci sono, quali sono gli articoli di legge che ci vincolano a questa verifica.
Vorrei solo sapere, se ci sono, quali sono gli articoli di legge che ci vincolano a questa verifica.
certo che sei tenuto! è scritto non solo sulla legge regionale (di che regione sei?), sulla legge 47/85 e sul testo unico DPR 380. in pratica, se firmi una DIA attestando uno stato di fatto, e il comune accerta difformità, la diffida la manda al Committente ed al progettista, ed il reato è penale!
Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare del permesso di costruire del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attivita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
Comma 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Quindi, siccome per lo stato l'unico stato di fatto valevole è ciò che è indicato come progetto sull'ultima pratica, se ne deduce che dichiarare qualsiasi altro stato di fatto costituisce un falso in atto pubblico!
Responsabilita' del titolare del permesso di costruire del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche' anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attivita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito, con modificazioni, in
legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
Comma 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attivita', il progettista assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da' comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Quindi, siccome per lo stato l'unico stato di fatto valevole è ciò che è indicato come progetto sull'ultima pratica, se ne deduce che dichiarare qualsiasi altro stato di fatto costituisce un falso in atto pubblico!