guardando l'ennesima puntata di Striscia con l'odontotecnio furbetto che si spaccia per dentista, ho ripensato al post letto ieri sui finti architetti. Ma perchè non denunicate anche questi a Striscia, visto che qualcuno di voi ci ha addirittura lavorato?
Così almeno ci facciamo due risate, sp****nandoli, visto che se si denunciano alla legge sanno trovare le loro scappatoie...
Io di finti architetti ne ho conosciuto solo uno, e ho saputo che non era laureato solo dopo che aveva chiuso lo studio, visto che non "faceva affari", fortunatamente.
desnip : [post n° 196281]
architetti "furbetti"
ciao....io conosco invece delgi arredatori che si fanno chiamare "architetto" e che nn lo sono affatto!!!magari hanno seguito solo dei corsi per interni....ma non credo siano perseguibili dal momento che si occupano solo di arredo, design, non firmano nulla insoma....cmq a me da terribilmente fastidio!
non è comunque giusto che si attribuiscono un titolo che non hanno!...denunciamo tutti questi casi...difendiamo la nostra onorabilità (e la professione)...W STRISCIA LA NOTIZIA.....
Io per farmi chiamare architetto ho aspettato di esserlo (cioè dopo essere uscita dall'aula dell'esame di stato, sapendo di essere stata abilitata, e mai prima) e per esserlo davvero mi sono fatta un discreto mazzo.
Quindi mi scoccia assai che un architetto fasullo si spacci per tale: dal punto di vista penale penso che sia il reato di "millantato credito", ossia di essere qualcosa che non si è davvero e che abbia rilevanza civile e penale (ad esempio prete, consigliere comunale, onorevole, architetto ecc). Si potrebbero semplicemente segnalare i furbi all'ordine, anche se si rischia una denuncia per diffamazione (ad esempio se il presunto architetto è davvero abilitato ma nn iscritto all'ordine e può dimostrarlo).
Quindi mi scoccia assai che un architetto fasullo si spacci per tale: dal punto di vista penale penso che sia il reato di "millantato credito", ossia di essere qualcosa che non si è davvero e che abbia rilevanza civile e penale (ad esempio prete, consigliere comunale, onorevole, architetto ecc). Si potrebbero semplicemente segnalare i furbi all'ordine, anche se si rischia una denuncia per diffamazione (ad esempio se il presunto architetto è davvero abilitato ma nn iscritto all'ordine e può dimostrarlo).
"Si potrebbero semplicemente segnalare i furbi all'ordine, anche se si rischia una denuncia per diffamazione (ad esempio se il presunto architetto è davvero abilitato ma nn iscritto all'ordine e può dimostrarlo)."
Questa ultima affermazione avalla la mia teoria (da più persone contestata) secondo cui un architetto risulta tale se è (ovviamente) abilitato ma non necessariamente iscritto all'ordine professionale.
Questa ultima affermazione avalla la mia teoria (da più persone contestata) secondo cui un architetto risulta tale se è (ovviamente) abilitato ma non necessariamente iscritto all'ordine professionale.
Per il titolo di architetto è necessario avere oltre al titolo di studio in architettura o laurea in ingegneria edile/architettura 4/S, la relativa abilitazione professionale. Ma per poter svolgere le competenze professionali dell'architetto, è necessario essere iscritti all'albo sezione A settore architettura.
Norme di Deontologia Professionale
art 5 Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della L. 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento.
Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della detta L. 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art.4 e nell'art.56 del presente regolamento.
Norme di Deontologia Professionale
art 5 Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le disposizioni transitorie della L. 24 giugno 1923, n. 1395 e del presente regolamento.
Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 della detta L. 24 giugno 1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art.4 e nell'art.56 del presente regolamento.