Campanellino : [post n° 198270]

contribuenti minimi e credito di imposta

Ho finito la compilaizione del modello unico e risulta che sono in CREDITO di 180€.
Volevo sapere se:
1) devo fare lo stesso l'F24 segnando solo l'imposta a credito, oppure non faccio nulla dato che in realtà non devo pagare niente?
2) C'è modo di recuperare l'imposta a credito oppure semplicemente si tiene a mente e la si sottrae alle imposte dell'anno successivo?
Chiedo questo perché nel caso dei contribuenti minimi basta avere anche una piccola spesa ed è molto probabile essere in credito di imposta...quindi potrebbe essere una cosa che si verifica ogni anno, senza la possibilità di recuperare mail il credito!!!!!!
eli :
ma ti sei fatta da sola l'unico?
Anche io sono contribuente minimo ma non so se ne sarei capace...
sai dirmi quando sono le nostre scadenze per quest'anno?
Grazie
Fra :
se si è a credito, non si paga nulla ma nemmeno ci restituiscono i soldi l'anno prossimo! ladrata ma è così...
Campanellino :
Per eli: si, l'ho fatto io come ogni anno e devo dire che è un cosa abbastanza semplice. Soprattutto se usi il software apposta (scaricabile dal sito dell'agenzia delle entrate) è ancora più veloce perché ti chiede solo i campi da compilare e poi quelli che derivano da somme, sottrazioni, riporti, ecc. li compila lui in automatico.....alla fine ti genera la dichiarazione completa in pdf e pure l'f24 già compilato.

Per fra: ma in realtà dal glossario dell'agenzia dlle entrate sembra che, in caso di credito, sia possibile chiedere il rimborso...solo che non capisco quali sono le modalità!. Ti riporto sotto le 2 voci relative all'argomento, il link è questo: http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/dizionario_htm/lettera_…

CREDITO DA DICHIARAZIONE (ECCEDENZA DI IMPOSTA)
Differenza, a favore del contribuente, tra l’imposta dovuta per l’anno a cui si riferisce la dichiarazione e quanto è stato già pagato sotto forma di ritenute ed acconti; tale eccedenza può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata per compensare debiti d’imposta presenti e futuri.
I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, che il contribuente non ha scelto di utilizzare in compensazione o di riportare all’anno successivo, sono rimborsati dagli Uffici in base a procedure automatizzate.
Per i crediti fino a 4.131,66 euro è previsto l'invio al contribuente, tramite Postel, di due diversi tipi di avvisi:
- per gli importi fino a 1.549,37 euro un invito a presentarsi in una qualsiasi agenzia postale, presso la quale può riscuotere il rimborso in contanti;
- per gli importi da 1.549,37 a 4.131,66 euro, una lettera contenente un modello - da compilare e consegnare ad un'agenzia postale o ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, cui può essere trasmesso anche in via telematica - nel quale deve essere espressa la preferenza per l'accreditamento su c/c bancario o postale, e indicate le coordinate del conto. Se il contribuente non consegna il modello, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia oppure, se il contribuente ha fornito a suo tempo le coordinate del proprio conto corrente bancario, mediante l'accreditamento su tale conto.

RIMBORSO
Restituzione da parte dell’erario di quanto versato in più dal contribuente. Può essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, disposto automaticamente dagli Uffici delle Entrate in sede di liquidazione dell’imposta oppure chiesto successivamente dal contribuente. Insieme alla somma da rimborsare l’ufficio calcola anche gli interessi nella misura fissata dalle leggi tributarie.
Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi:
- per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo oppure quando, avendo scelto per il riporto, si è poi dimenticato di effettuarlo (in questo caso può essere consigliabile presentare comunque una domanda);
- per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso Ufficio (ad esempio, iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata). In questi casi, se l’amministrazione si accorge dell’errore ha il dovere di provvedere alla restituzione dell’indebito senza necessità di istanza dell’interessato;
- per i crediti derivanti da una decisione delle Commissioni tributarie: se l’imposta da iscrivere a ruolo in base alla decisione è inferiore a quella già iscritta e riscossa, l’Ufficio deve disporre lo “sgravio” parziale per effetto del quale il Concessionario della riscossione restituirà le somme riscosse.
I rimborsi sono eseguiti a richiesta dell’interessato in tutte le altre ipotesi di versamenti indebiti o comunque in eccedenza rispetto a quanto dovuto. In questi casi è necessaria, di regola, una domanda scritta del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza:
- per le imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, ecc.) entro 48 mesi;
- per le imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, ecc.) entro tre anni.
Nel caso di rigetto della domanda, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Fra :
allora chiedo lumi alla mia commercialista perchè ricordavo che lei mi avesse detto che in caso di credito perdevo... grazie!
annalucia :
scusatemi se mi inserisco in questa discussione. Ho la partita Iva con regime dei minimi e la societàcon cui collabora mi versa la r.a. A fine anno sul mio reddito (costituito da questa attività inferiore ai 15.000 euro devo pagare ulteriormente il 20% di Iva (al netto di ciò che posso detrarre?)
Grazie mille
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