blz : [post n° 199012]
Furbetti degli anni'50
Ciao,mi ritrovo a dover presentare una dia per un intervento di modesta entità su un edificio degli anni '50; andando all'ut per recuperare copia dell'ultimo stato autorizzato/concessionato ho scoperto che l'edificio in questione ha subito variazioni in corso d'opera abbastanza rilevanti (anche a livello di cubatura) che non sono state comunicate all'ut. Queste modifiche sono certa che risalgano all'epoca di costruzione poichè l'accatastamento (datato 1956) è stato fatto riportando la situazione attuale. Secondo voi cosa devo fare: procedere ad una richiesta di sanatoria cercando di coinvolgere tutti i proprietari (cosa molto difficile x contrasti con il mio committente) oppure presentare la pratica glissando sulla non conformità dello stato attuale con quello ufficiale?In quest'ultimo caso però ho timore che se viene fuori tutto possa scoppiare un casino con relative spese...A vs parere sarebbe possibile fare una sanatoria parziale solo sulla parte dell'edificio di proprietà del mio committente? Ringrazio in anticipo x l'aiuto. Ciao.
Ti sconsiglio di presentare la pratica "glissando" sulla non conformità: il tecnico comunale è tenuto a verificarla in fase di istruttoria (anche se è una DIA).
L'immobile deve essere sanato (ahimé occorreva condonare a suo tempo) e la prima cosa da fare occorre verificare che l'abuso sia sanabile.
Se la sanatoria è possibile si può procedere in teoria a una ssantoria parziale (le responsabilità in merito alla conformità edilizia fanno sempre riferimento alla proprietà): in realtà in questo modo l'UTC verrebbe a conoscenza dell'irregolarità dell'intero immobile.
Ricorda che per poter essere venduto un immobile deve possedere il requisito della conformità edilizia.
L'immobile deve essere sanato (ahimé occorreva condonare a suo tempo) e la prima cosa da fare occorre verificare che l'abuso sia sanabile.
Se la sanatoria è possibile si può procedere in teoria a una ssantoria parziale (le responsabilità in merito alla conformità edilizia fanno sempre riferimento alla proprietà): in realtà in questo modo l'UTC verrebbe a conoscenza dell'irregolarità dell'intero immobile.
Ricorda che per poter essere venduto un immobile deve possedere il requisito della conformità edilizia.
Nel 1956 esisteva già lo strumento urbanistico? Se già c'era in che zona si trovava il fabbricato nel 1956?
io l'ho fatto, sono il liguria, era impossibile coinvolgere tutto il condominio, per cui ho concordatao con l'UTC una sanatoria parziale, inoltre nei casi in cui l'edificio è ante 67 e già accatastato all'epoca correttamente, non ci sono sanzioni da pagare (almeno qui in liguria!)
Ciao a tutti, ho verificato e all'epoca non esisteva lo strumento urbanistico ( l'edificio è stato accatastato nel 1956, il primo prg è entrato in vigore nel 1957 e in quel prg ricade in zona estensiva A). Mi chiedo però una cosa: visto che il mio committente ha acquistato l'appartamento circa 10 anni fa e che il notaio ha certificato la regolarità della transazione, la conformità edilizia doveva esserci già oppure sbaglio?
quando gli appartamenti sono difformi ma ante 67, il notaio non ha nessun problema a fare l'atto di vendita.
(cmq ti consiglio di leggere l'atto di vendita qualcosa ci sarà scritto!)
(cmq ti consiglio di leggere l'atto di vendita qualcosa ci sarà scritto!)
I notai solitamente fanno dichiarare al venditore che il fabbricato è ante 01.09.1967 data legge Ponte. Ma questo va bene là dove il fabbricato era stato costruito al di fuori della perimetrazione urbana oppure, qualora vi fosse già uno strumento urbanistico, fuori dalle zone di espansione, questo ai sensi dell'art.31 (oggi abrogato) della L.1150/1942, ma che a quei tempi in vigore.
Ma essendo il tuo fabbricato nel 1956 in zona A, sicuramente prima era centro urbano, quindi a quella data avrebbe dovuto ottenere la licenza ediliza dal podestà ai sensi della predetta legge 1150.
Ma essendo il tuo fabbricato nel 1956 in zona A, sicuramente prima era centro urbano, quindi a quella data avrebbe dovuto ottenere la licenza ediliza dal podestà ai sensi della predetta legge 1150.