paolo1963 : [post n° 199988]
deroghe alle diatanza minima tra pareti finestrate
L'amministrazione comunale vuole concedere, in una lottizzazione convenzionata, la riduzione a 4 metri lineari della distanza dei fabbricati dai confini dei lotti interni e conseguentemente la riduzione a 8 metri lineari della distanza fra loro di fabbricati con pareti finestrate. L'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 metri lineari tra pareti finestrate; in un successivo comma ammette distanze inferiori. G. Turco Liveri nel suo libro «Repertorio dell'edilizia e urbanistica», Maggioli Editore, tratta la disciplina dell'articolo 9 in due paragrafi diversi, intendendo che la deroga ai 10 metri lineari non sia possibile. Vorrei sapere se e in quali casi è possibile la riduzione della distanza di 10 metri prevista dalla legge.