sisi : [post n° 205959]

Bar Normative

Ciao a tutti, devo fare la progettazione di un locale/bar di meno di 100 mq, ma volevo capire bene le normative,
- ci sono opinioni discordanti sulle Barriere architettoniche, la Asl dice che meno di 100mq non necessita di un wc handicap...qualcuno sa indicarmi dei siti o darmi qualche consiglio?
- per la DIA devo inserire anche parti in muratura tipo Panche o Bancone Bar?
Grazie a tutti
beppe :
...evidentemente la ASL dovrebbe aggiornarsi un tantino.
Secondo loro se un diversamente abile deve andare in bagno come fa?
In ogni caso la norma che regolamente il tutto è il dpr503/1996 che poi fa riferimento al dm 236/1989.
ciao
Fra :
forse la asl intendeva che non è obbligatorio che il bagno per i dipendenti abbia anche il servizio disabili
beppe :
per com'è posta la domanda non si comprendeva che fosse per il personale dipendente.
sisi :
infatti non parlavo del personale dipendente.
vedevo che per i locali con meno di 60 posti a sedere non c'è bisogno del bagno per i dipendenti, e neanche del wc disabili...ma questo per quanto riguarda per il regolamento edilizio sanitario...ma poi mi dicono che ci vuole il wc disabili...mah
beppe :
Allora avevo capito bene.
Vedi, le norme che ti ho sopramenzionato sono i requisiti minimi a cui ci si deve attenere e sono inderogabili. Questo significa che gli enti locali possono anche rendere ancora più restrittive dette prescrizioni come succede spesso.
Quindi ripeto il w.c. per disabili per un esercizio pubblico nuovo o ristrutturato deve prevedere quanto disposto dal 236/1989. Poi ci sono le eccezioni che riguardano strutture esistente alla data di emanazione delle norme, infatti si parla sempre per nuovi interventi oppure in caso di rsitrutturazione (vedi art.1 comma 3 del dpr 503/1996).
policano :
il 236 al 5.2 recita:
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

Verifica comunque le prescrizioni per somministrazione cibi e bevande della tua asl.
creolina :
Scusate se mi intrometto, ma se possibile vorrei un chiarimento. Sempre la 236/89 al punto 3.4 lett e) dice: "e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta". quindi se il locale ha una sup. inferiore ai 250 mq basta la visitabilità senza wc per disabili?
policano :
secondo me lo puoi utilizzare se fai ad esempio una profumeria o un negozio di abbigliamento, etc... e in questi casi rientreresti nel successivo:

5.5 Altri luoghi aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di relazione.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.

Non puoi però vedere il solo 3.4(e e non tener conto del
Art. 5 - Criteri di progettazione per la visitabilità che contempla una serie di attività...

Insomma, se ritieni che il bar NON DEBBA ESSERE CONSIDERATO "sala per la ristorazione" puoi rientrare nel 5.5, io però fossi in te non rischierei...

...resto in attesa di tua e altre opinioni per confronto...ciao

beppe :
Al di là di ciò che dice la norma nazionale ricordiamoci che ci sono sempre e comunque quelle regionali e comunali che spesso entro nellos pecifico di ogni tipo di attività. Esempio:
1- se apro un negozio di scarpe ed il regolamento non mi obbliga ad avere un w.c. per il pubblico significa che non è necessario che debba averlo anche per il diversamente abile.
2- se apro un chiosco di bibite dove l'avventore passa beve la limonata e se ne va sicuramente non c'è bisogno del w.c. per i cleinti.
3- se apro un bar dove il cliente entra, consuma il cappuccio con il cornetto magari seduto, ed il regolamento mi obbliga di avere il w.c. per i clienti sicuramente quel w.c. anche se è uno solo dovrà essere accessibile dal diversamente abile, su questo non c'è ombra di dubbio.

Concludendo: dove in un esercizio pubblico è previsto per regolamento o legge il w.c. per il pubblico, significa che tra pubblico può anche esserci un diversamente abile che va trattato alla stregua di qualsiasi cliente.
sisi :
grazie delle risposte...io sono stata all'ufficio tecnico (roma)e non mi hanno saputo dare nessun chiarimento, il locale che sto ristrutturando è di meno di 100mq, e la asl dice che non necessita del wc handic, più che altro mi chiedo allora tutti i locali che hanno solo wc uomo e donna, senza possibilità di fruizione per il disabile come fanno se non sono a norma?...e sono tantissimi...
beppe :
Quelli che hanno un solo w.c. che vediamo in tutti i bar dei centri stroici sono quelli esistenti prima dell'entrata in vigore delle norme che obbligano tali requisiti, e sono a norma.
Ma se devi realizzare un bar nuovo allora devi attenerti a tutte le nuove disposizioni di legge di oggi.
ciao
Ily :
X Beppe:

Io penso che però possano esistere delle deroghe, se c'è l'impossibilità tecnica di adeguarsi alle normative...
beppe :
Esatto Ily.
Esistono di fatto le deroghe e sono contemplate all'art.7.5 del dm 236/89, nonchè all'art.19 del DPR 503/1996.
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