checco : [post n° 212757]
fine regime agevolato
Ciao a tutti a gennaio finiscono i miei tre anni di regime agevolato, cosa in concreto cambia? oltre che versare iva eriteuta d'acconto , per prendere la stessa somma di prima dovrei chiedere un aumneto? e poi devo ogni tre mesi pagare l'iva? grazie a tutti coloro mi diano qualche info utile!!!
passa al regime dei minimi, fino a 30.000 euro l'anno, niente iva, ritenuta d'acconto del 20% se fatturi a società o sostituti d'imposta: in questo modo è facile, in base anche alle spese deducibili, che tu vada a credito a fine anno con l'irpef e che quindi non debba pagare nulla o al massimo cifre piccole
pure io ti consiglio il regime dei minimi, se stai sotto ai 30.000 è tutto di positivo! ovviamente se non hai spese, poichè l'iva non la puoi detrarre.
Fermi tutti!!! Se c'era un regime nel 2008 e 2009 (dal 2007 presumo visto che si parla di fine del triennio) e non si è passati ai contrib.minimi nel 2009, dal 2008 partono i 3 anni di vincolo per la non adesione ai contribuenti minimi!!!! Fate attenzione che si stanno sbagliando tutti (compresi molti commercialisti). E' una sottile "fregatura" per chi è voluto rimanere nel regime agevolato (ma personalmente era troppo più conveniente terminare il triennio del regime agevolato)
Lo sò che con questo intervento creerò il panico, ma vi debbo avvertire. Lo ho crato anche a miei molti colleghi!
Ciao
Emanuela email
Lo sò che con questo intervento creerò il panico, ma vi debbo avvertire. Lo ho crato anche a miei molti colleghi!
Ciao
Emanuela email
ciao Emanuela; puoi essere più chiara, la cosa mi interessa, ma non ho capito il concetto che volevi esprimere.
Io nel 2006 mi sono aperto partita iva con regime agevolato 10%, nel 2009 ho aderito al regime dei minimi, 20%, tutto corretto giusto????
Io nel 2006 mi sono aperto partita iva con regime agevolato 10%, nel 2009 ho aderito al regime dei minimi, 20%, tutto corretto giusto????
Ciao Emanuela...anche io non ho capito il tuo post.
Io ho avuto regime agevolato (quello con tasse al 10%) per gli anni 2005-2006-2007. Dal 2008 sono nel regime dei minimi...ma non ho capito a cosa bisogna stare attenti...
Io ho avuto regime agevolato (quello con tasse al 10%) per gli anni 2005-2006-2007. Dal 2008 sono nel regime dei minimi...ma non ho capito a cosa bisogna stare attenti...
Per Campanellino: anche tu stai bene così. Il problema nasce per chi non ha aderito al regime contr. minimi nel 2008 o al max (per il primo anno infatti c'era una deroga al vincolo triennale di NON adesione) nel 2009.
PS. non avete capito perchè è un concetto non poco ingarbugliato. Hanno faticato molti miei colleghi, vi assicuro quindi non vi preoccupate. Io cerco sempre di essere chiara ma quì è proprio la norma ad essere contorta.
Spero ora sia più comprensibile
Ciao
email
Spero ora sia più comprensibile
Ciao
se mi dici va bane ok, ma continuo a non comprendere il motivo percui dovrebbe non essere congrua la mia situazione oppure no.
Ciao Emanuela,grazie delle informazioni. Ho visto che hai lasciato la tua email: posso contattarti in caso mi sorgessero eventuali dubbi su questioni di contabilità?
se sono finiti anche i primi tre anni di inarcassa (per chi ha meno di 35 anni) devi pagare molto di più sia a giugno che a settembre come quota fissa (circa 800 euro a volta) e il 10% sulle fatture e non più il 5%...sempre che la scadenza dei tuoi tre anni sia anche per la cassa...ciao!
Scusa, emanuela, anche se la cosa non mi riguarda personalmente, vorrei "capire se ho capito": il 2008 era l'ultimo anno per aderire al forfettone, dopodichè chi volesse farlo nel 2010 non potrà?
Il riferimento è la circolare 73/E di cui vi ripsorto stralcio relativo:
"
2.4.1 Disapplicazione per opzione
I contribuenti minimi hanno facoltà di fuoriuscire dal regime
semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente,
addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai proprio cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono, altresì, porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.
In conformità al regolamento approvato con dPR 10 novembre 1997, n. 442, il comma 110, prevede che l’opzione per il regime ordinario deve essere
comunicata all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta.
L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In altri termini, la scelta resta valida fino a quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari.
Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.
In deroga all’obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un triennio dall’opzione, limitatamente al periodo d’imposta 2008, è prevista la possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d’imposta 2009; in tal caso, essendo i contribuenti minimi esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, la revoca va comunicata presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini, il modello VO (comunicazioni delle opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale Iva (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 442 del 1997).
Comunicazione analoga deve essere resa dai soggetti che, avendo effettuato nell’anno precedente solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva."
Il post è un pò lungo ma così avete tutto ciò che vi serve anche se, come già dicevo, non di chiarissima lettura
email
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2.4.1 Disapplicazione per opzione
I contribuenti minimi hanno facoltà di fuoriuscire dal regime
semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente,
addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto ai proprio cessionari o committenti, ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono, altresì, porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.
In conformità al regolamento approvato con dPR 10 novembre 1997, n. 442, il comma 110, prevede che l’opzione per il regime ordinario deve essere
comunicata all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta.
L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In altri termini, la scelta resta valida fino a quando il contribuente continua ad applicare le imposte nei modi ordinari.
Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei contribuenti minimi sempre che ne ricorrano i requisiti ed i presupposti.
In deroga all’obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un triennio dall’opzione, limitatamente al periodo d’imposta 2008, è prevista la possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d’imposta 2009; in tal caso, essendo i contribuenti minimi esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, la revoca va comunicata presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini, il modello VO (comunicazioni delle opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale Iva (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 442 del 1997).
Comunicazione analoga deve essere resa dai soggetti che, avendo effettuato nell’anno precedente solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva."
Il post è un pò lungo ma così avete tutto ciò che vi serve anche se, come già dicevo, non di chiarissima lettura
ciao emanuela, scusa se sono un po' pedante, ma non mi è molto chiaro il concetto...
c'era un "termine" di adesione ai minimi nel 2008, prorogato max al 2009?
se io volessi aderire dal 2010 o 2011 (che sarebbe il mio caso) non sarebbe possibile? a meno di una nuova norma nella finanziaria intendo...
grazie mille
c'era un "termine" di adesione ai minimi nel 2008, prorogato max al 2009?
se io volessi aderire dal 2010 o 2011 (che sarebbe il mio caso) non sarebbe possibile? a meno di una nuova norma nella finanziaria intendo...
grazie mille
Nel 2008 potevi aderire. Se non lo hai fatto esisteva un vincolo triennale a questa NON ADESIONE e quindi saresti stato vincolato per il 2008,2009 e 2010 a non aderire e poi dal 2011 puoi entrare nel regime dei contribuenti minimi! Solo ed esclusivamente per l'anno 2008 era consentito 1 anno di vincolo e non 3 e quindi potevi aderire nel 2009 ai contribuenti minimi pur essendo stato fuori per 1 solo anno (e cioè il 2008!).
Spero che ora sia più chiaro.
Accidenti, sapevo di creare un polverone, spero di esservi stata utile e non di avervi creato problemi.
Ciao a tutti
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Spero che ora sia più chiaro.
Accidenti, sapevo di creare un polverone, spero di esservi stata utile e non di avervi creato problemi.
Ciao a tutti