L'IVA sulle ristrutturazioni è al 10%.
L'IVA sulle nuove costruzioni è al 10%.
L'IVA su demolizione e ricostruzione è al 10% se la ricostruzione (cosiddetta fedele ricostruzione) mantiene la stessa sagoma e volumetria della vecchia costruzione perchè, secondo l'AGE, viene assimilata ad una ristrutturazione.
L'IVA su demolizione e ricostruzione, quando la ricostruzione ha sagoma e volumetria differenti, è al 20% perchè, sia non è assimilabile a ristrutturazione, sia non è assimilabile a nuova costruzione, in quanto è "costruzione", ma non "nuova costruzione", esistendo già in precedenza.
Domanda:
L'IVA su demolizione e ricostruzione in sito differente (permesso dal piano casa) con sagoma e volumetria differente (con incremento del 35% come permesso dal piano casa) non è contemplato dall'AGE. Può essere assimilato a "nuova costruzione" e quindi avere IVA al 10% in quanto nel sito in cui verrà costruita non esisteva precedentemente nulla? Oppure ci sono altre facilitazioni fiscali, premesso che sicuramente non può essere assimilata ad una ristrutturazione?
gud : [post n° 220847]
Demolizione e ricostruzione
La demolizione e ricostruzione intesa come ristrutturazione è quella definita in maniera inequivocabile dalla circolare Lunardi (7 agosto 2003, n.4174). In questo caso l'intervento per potere essere considerato come ristrutturazione deve avere questi elementi fondamentali: stessa sagoma e stessa volumetria. Anche l'art.3 comma 1 lettera d) del TU 380/2001, modificato dal DL301/2001, considera la demolizioone e ricostruzione come ristrutturazione mantendendo la stessa sagoma e volumetria. Per sagoma si intende il suo profilio planivolumetrico. Se dovesse mancare uno di questi 2 paramentri non sarebbe più ristrutturazione.
Il fatto che non sia posto come condizione essenziale lo "stesso piano di sedime" non significa che si possa spostare dove si vuole il fabbricato. Volendo si può anche fare ma a questo punto entrano in gioco tutti i paramentri urbanistici (distanze, alteszze, distacchi et etc) e certamente non si configurerebbe come ristrutturazione con semplice DIA, ma come ricostruzione sottoposta per l'appunto al PdC e pertanto con IVA al 20%.
L'iva al 10% è possibile solo nel caso che viene edificato con stessa sagoma e stessa volume e sullo stesso piano di sedime.
ciao
Il fatto che non sia posto come condizione essenziale lo "stesso piano di sedime" non significa che si possa spostare dove si vuole il fabbricato. Volendo si può anche fare ma a questo punto entrano in gioco tutti i paramentri urbanistici (distanze, alteszze, distacchi et etc) e certamente non si configurerebbe come ristrutturazione con semplice DIA, ma come ricostruzione sottoposta per l'appunto al PdC e pertanto con IVA al 20%.
L'iva al 10% è possibile solo nel caso che viene edificato con stessa sagoma e stessa volume e sullo stesso piano di sedime.
ciao
grazie per la risposta.
Dato per scontato che ci sia il PdC e che venga accettata la ricostruzione in altro sedime e che vengano rispettate tutte le prescrizioni urbanistiche, mi chiedo:
pienamente d'accordo che non è una ristrutturazione,
ma questa è una "costruzione" sogetta ad IVA al 20% od una "nuova costruzione" soggetta ad IVA al 10% in base alla legge Tupini?
Dato per scontato che ci sia il PdC e che venga accettata la ricostruzione in altro sedime e che vengano rispettate tutte le prescrizioni urbanistiche, mi chiedo:
pienamente d'accordo che non è una ristrutturazione,
ma questa è una "costruzione" sogetta ad IVA al 20% od una "nuova costruzione" soggetta ad IVA al 10% in base alla legge Tupini?
Non credo che tu possa avere le agevolazioni costrendoti la casa. Ma questo è solo un mio pensiero quindi pronto ad essere smentito.
leggiti questa guida che forse può dare una risposta lla tua domanda.
www.padovaassicuratrice.it/allegati/normativa-iva-immobili.pdf
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