Recentemente (decreto 27/07/2010) è stata aggiornata la norma al riguardo. Ho dato una breve lettura e mi pare che per attività commerciali al di sotto dei 400 il decreto non si applichi e non occorra evidentemente richiedere CPI.
Scusate la banalità. ma mi faccio uno scrupolo in più. Sto progettando un locale commerciale di circa 200 mq, ai fini antincendi posso permettermi di non dover soddisfare alcuna norma specifica? Se non quelle relative a impianti, caldaie, etc... Insomma, le uscite di sicurezza, materiali arredi, REI/RE degli elemnti etc.. non sono soggetti a nessuna norma? posso stare tranquillo per 1 volta?
grazie.
policano : [post n° 241515]
VVF_attivita commerciali >400mq
Anche se il tuo locale è al di sotto dei 400mq, devi cmq fare attenzione alla sicurezza antincendio. Devi applicare le disposizioni generali del D.M. 10.03.1998 e quelle del T.U sicurezza sul lavoro 81/2008.
grazie mille. Sto finendo di leggermi il D.M. 10.03.1998. In buona sostanza mi pare siano incombenze a cura del datore di lavoro/conduttore dell'attività.
A parte alcune situazioni che ovviamente devo essere predisposte da noi progettisti. Tra le altre vie di fughe, porte, etc... Nel mio caso (RISTRUTTURAZIONE) si tratta di una attività su 2 piani (PT 100 mq e P1 30mq), a pt c'e' il locale di vendita con un retro 1 uscita sul retro con maniglione antipanico, l'ingresso principale, 1 uscita verso vano scala comune. Dovrebbe essere tutto ok perchè le uscite sono due e nel verso dell'esodo.
Al p1 immagina un bilocale con bagnetto usato principalmente dal personale, 1 sola uscita sul vano scala del condominio (che apre in verso contrario all'esodo, ovviamente, diversamente aprirei la porta in faccia a chi passa sul pianerottolo) e nulla altro. Infine. la scala comune , al piede, ha la porta contraria al senso di esodo poichè affaccia su androne carraio.
DOMANDA: a leggere il D.M. 10.03.1998 ho 2 dubbi in particolare: 3.9 - Porte installate lungo le vie di uscita.
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di
sicurezza equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
1. AL PIEDE DELLA SCALA HO IL PASSAGGIO PROMISCUO COL VEICOLARE PER IL QUALE MI SI DICE POTER DEROGARE, SUCCESSIVAMENTE PERO' MI RITROVO A LEGGERE CHE E? OBBLIGATORIA PERCHE' AL PIEDE DELLE SCALE. Cosa devo Adottare secondo te?
2. Le porte interne secondo te devono seguire la via di esodo? esempio classico: per me la porta del wc apre dentro il wc stesso non potendo intralciare l'antibagno!
iNSOMMA, MI PARE CHE VADA APPLICATA UNA CERTA ELASTICITA', ALTRIMENTI CI SI RITROVA IMPOSSIBILITATI A FAR LE COSE. TRA L'ALTRO, QUANTI SONO GLI UFFICI OSPITATI IN APPARTAMENTI ALL'INTERNO DI CONDOMINI CHE SI TROVANO NELLA MIA STESSA IDENTICA SITUAZIONE? DIREI MIGLIAIA SE NON DI +!
SPERO CHE TU ABBIA VOGLIA DI DIRMI COME LA PENSI
GRAZIE 1000.
A parte alcune situazioni che ovviamente devo essere predisposte da noi progettisti. Tra le altre vie di fughe, porte, etc... Nel mio caso (RISTRUTTURAZIONE) si tratta di una attività su 2 piani (PT 100 mq e P1 30mq), a pt c'e' il locale di vendita con un retro 1 uscita sul retro con maniglione antipanico, l'ingresso principale, 1 uscita verso vano scala comune. Dovrebbe essere tutto ok perchè le uscite sono due e nel verso dell'esodo.
Al p1 immagina un bilocale con bagnetto usato principalmente dal personale, 1 sola uscita sul vano scala del condominio (che apre in verso contrario all'esodo, ovviamente, diversamente aprirei la porta in faccia a chi passa sul pianerottolo) e nulla altro. Infine. la scala comune , al piede, ha la porta contraria al senso di esodo poichè affaccia su androne carraio.
DOMANDA: a leggere il D.M. 10.03.1998 ho 2 dubbi in particolare: 3.9 - Porte installate lungo le vie di uscita.
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo. L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di
sicurezza equivalente. In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:
a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.
1. AL PIEDE DELLA SCALA HO IL PASSAGGIO PROMISCUO COL VEICOLARE PER IL QUALE MI SI DICE POTER DEROGARE, SUCCESSIVAMENTE PERO' MI RITROVO A LEGGERE CHE E? OBBLIGATORIA PERCHE' AL PIEDE DELLE SCALE. Cosa devo Adottare secondo te?
2. Le porte interne secondo te devono seguire la via di esodo? esempio classico: per me la porta del wc apre dentro il wc stesso non potendo intralciare l'antibagno!
iNSOMMA, MI PARE CHE VADA APPLICATA UNA CERTA ELASTICITA', ALTRIMENTI CI SI RITROVA IMPOSSIBILITATI A FAR LE COSE. TRA L'ALTRO, QUANTI SONO GLI UFFICI OSPITATI IN APPARTAMENTI ALL'INTERNO DI CONDOMINI CHE SI TROVANO NELLA MIA STESSA IDENTICA SITUAZIONE? DIREI MIGLIAIA SE NON DI +!
SPERO CHE TU ABBIA VOGLIA DI DIRMI COME LA PENSI
GRAZIE 1000.
Non posso darti indicazioni specifiche immaginando la pianta del tuo locale, però posso iniziare col dirti che i punti più importanti sono generalmente: avere delle vie di uscita alternative, uscite ragionevolmente contrapposte, vedi i valori limite che la norma ti dice circa la lunghezza del percorso di esodo, verifica la larghezza delle uscite in base all’affollamento (sicuramente in piccoli negozi rientri nel n° di moduli richiesti e nella lunghezza del percorso).
Per quanto riguarda il verso di apertura delle porte, di certo la norma non ti richiede di avere la porta del bagno che apre nel verso dell’esodo, ma si riferisce alle “porte installate lungo le vie d’uscita” (vedi la def. Punto 3.1).
Per l’apertura della scala vale lo stesso ragionamento.
Aiutati anche con il decreto che ti definisce i termini più utilizzati in antincendio (D.M. 30 novembre 1983).
Spero che queste indicazioni ti siano d’aiuto
Per quanto riguarda il verso di apertura delle porte, di certo la norma non ti richiede di avere la porta del bagno che apre nel verso dell’esodo, ma si riferisce alle “porte installate lungo le vie d’uscita” (vedi la def. Punto 3.1).
Per l’apertura della scala vale lo stesso ragionamento.
Aiutati anche con il decreto che ti definisce i termini più utilizzati in antincendio (D.M. 30 novembre 1983).
Spero che queste indicazioni ti siano d’aiuto