Ciao a tutti!!.. (tanto per iniziare).. mi trovo a dover operare, una volta ancora, in quel campo spesso fumoso, rischioso, arbitrario e gelatinoso che è la sicurezza nei cantieri.......
Ora il problema sembrerebbe semplice... per lo meno a me, ma come al solito le opinioni son del tutto contrastanti. Una ditta deve sostituire gli elementi in laterizio di copertura a falde. Lei vorrebbe installare la linea vita e servirsi di essa come mezzo di protezione per efffettuare il lavoro. Premesso che, se ben dimensionata (secondo logica) potrebbe anche essere sufficiente... MA LA LEGGE DICE che "ove possibile sono da preferirsi mezzi di protezione collettiva a quelli individuali" quindi secondo me ciò implica che l'uso della linea vita (con imbrago) inmbrago in assenza di specifici motivi è sanzionabile... voi che dite???
March : [post n° 246425]
Linea vita o non linea vita
Non so in quale provincia operi tu...anch'io mi occupo di sicurezza cantieri...da queste parti fanno pure fatica ad accettare i parapetti provvisori lungo i cornicioni..figuriamoci la linea vita per rifare una copertura!io non mi azzarderei ad accettare la proposta dell'impresa..o comunque sia se non li smuovi con le buone fai un salto allo spresal e senti il loro parere in un colloquio preventivo.
P.S. SEI NELLA BACHECA SBAGLIATA!:-)
P.S. SEI NELLA BACHECA SBAGLIATA!:-)
Anche io la penso così!!..cmq Opero in Provincia di Savona... Proverò a passare all'ASL anche se in provincia di Imperia non rilasciano pareri (palesando il fatto che l'obbiettivo non è la reale sicurezza nei cantieri) nella mia provincia non è facile rintracciarli.. perciò mi rivolgo anche ad altre "fonti" ....Grazie mille!!
stesso problema, qualche mese fa per la sistemazione tetto, in qualità di DL ho imposto alla ditta sia i parapetti provvisori lungo tutto il perimetro della copertura, sia una linea vita provvisoria che poi è diventata definitiva a fine lavori. Come Dl penso che siamo obbligati anche a tutelarci! Se impresa non accetta soluzione, mandare raccomandata a ufficio sanitario o chi per esso di zona, al proprietario e specificare che non adempiono a ciò che si dice.
In qualità di DL non puoi imporre un bel niente, ma come al solito la ditta è ignorante ed esegue. E' la ditta , nella persona del datore di lavoro, che valuta i rischi. E' successo anche a ma di "imporre", ma non mi saltarebbe mai in mente di mandare una raccomandata: a che titolo? come DL? Leggiti 81/2008 e ne riparliamo.
ci sono varie sentenze nelle quali il Dl è ritenuto responsabile ugualmente ,anche se il suo compito non è propriamente quello di essere esponsabile negli obblighi prevenzione infortuni...
Tutelarsi non fa mai male...
"Principalmente si differenziano gli incarichi svolti per conto del committente o dell'appaltatore, i quali modificano gli orientamenti giudiziali. Il D.L che limita la propria attività al controllo dell'esecuzione dei lavori per conto del committente, non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Pen., Sez. III, 01/10/1993, Tedesca). Per contro, il D.L che sovrintenda in concreto al cantiere, esercitando un potere direttivo sia nell'esecuzione dell'opera che nelle modalità di prestazione lavorativa, è ritenuto destinatario anche delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro edile (Cass. Pen., 12/01/1990, Bovienzo).
Si può quindi affermare che il riconoscimento di responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro presuppone la prova certa dell'attribuzione di tali funzioni o dell'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Pen., Sez. IV, 25/06/1999, Galeotti)......"
Tutelarsi non fa mai male...
"Principalmente si differenziano gli incarichi svolti per conto del committente o dell'appaltatore, i quali modificano gli orientamenti giudiziali. Il D.L che limita la propria attività al controllo dell'esecuzione dei lavori per conto del committente, non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Pen., Sez. III, 01/10/1993, Tedesca). Per contro, il D.L che sovrintenda in concreto al cantiere, esercitando un potere direttivo sia nell'esecuzione dell'opera che nelle modalità di prestazione lavorativa, è ritenuto destinatario anche delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro edile (Cass. Pen., 12/01/1990, Bovienzo).
Si può quindi affermare che il riconoscimento di responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro presuppone la prova certa dell'attribuzione di tali funzioni o dell'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Pen., Sez. IV, 25/06/1999, Galeotti)......"
Io ti consiglio vivamente di limitarti a dirigere i lavori perchè se prendi delle iniziative che in caso di incidente si rivelano inefficaci allora sì che sei nei guai. Considera inoltre che le sentenze che citi sono anteriori all'81/2008, fase in cui non era ben definita la figura del DL. Oggi le stesse sentenze avrebbero esito diverso.
Sono d'accordo con te in parte si e in parte no. Soprattutto per quanto riguarda l'argomento linea vita che nella zona dove lavoro io è obbligatorio, altrimenti non ti concedono nè dia nè concessione nè autorizzazioni, e quasi sempre il progetto per redigerlo è compito del tecnico o architetto nonchè dl...quindi a maggior ragione in questo caso si è responsabili...nonostante ci sia sempre il coordinatore...