Ciao ragazzi
qualcuno avrebbe voglia di spiegarmi quali sono gli obblighi per piccoli cantieri (tipo ristrutturazioni interne di case) per quanto riguarda la sicurezza secondo la 81/2008?
Dal Dlgs mi sembra che il coordinatore si necessario nel caso di cantieri con più imprese anche non in contemporanea ma è stata eliminata mi sembra la sogglia dei 200 uomini giorno che c'era nel vecchio Dlgs....
Quindi ipotizziamo un cantierino con 2 demolizioni di pareti di un appartamento. Impresa edile, una impresa elettrica, una per gli impianti termici e un idraulico... Ci vuole il piano di coordinamento e il coordinatore???? Non è sproporzionato?
Vi prego fatemi sapere
zazzo : [post n° 267632]
obblighi sicurezza piccoli cantieri
Se le imprese sono indipendenti e scelte dal committente e l'impresa edile non si assume le responsabilità dal lavoro degli altri (cioè non subappalta) ma sono tutte entità diverse, si. Sei obbligato, oltre alla comunicazione al Comune, a nominare un un CSP e CSE a farti dare i POS delle singole imprese, far redigere il piano di sicurezza ed inviare all'asl e ispettorato del lavoro competenti la notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori. come prescritto dal art. 99 del Dlgs 81/08
per ovviare al problema se i lavori sono di piccola entità si identifica l'impresa edile come principiale e si subappalta agli altri.
per ovviare al problema se i lavori sono di piccola entità si identifica l'impresa edile come principiale e si subappalta agli altri.
Il coordinamento per la sicurezza serve, nei lavori privati, in caso di più imprese (e attenzione ! il subappalto implica presenza di piu imprese, quindi... sicurezza; solo se l'elettricista, l'idraulico.. sono dipendenti regolarmente assunti l'impresa è di fatto 1).
se i lavori hanno importo minore di 100.000 euro basta designare il cse.
se i lavori hanno importo minore di 100.000 euro basta designare il cse.
scusa l'ignoranza ma chi è il cse?
Inoltre dove lo trovo nelle normative questo limite che citi dei 100.000 Euro?
Inoltre dove lo trovo nelle normative questo limite che citi dei 100.000 Euro?
cse=coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (siamo all'ABC della sicurezza!!!)
il riferimento normativo è l'art.90 comma 9 del dlgs 81 /2008
il riferimento normativo è l'art.90 comma 9 del dlgs 81 /2008
Il C.S.E. è il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Tutto si rifà al decreto 81/08 e successive modifiche (dl 106/2009) ed in particolare all' art. 90 comma 11.
Nei cantieri privati sotto i 100.000 euro non soggetti a permesso di costruire, il committente non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione. Questo quanto contenuto nella Circolare n. 30/2009 del Ministero del lavoro:"Applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11 decreto legsilativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche".
La circolare relativa all’articolo 90 del Tu sicurezza 81/2009 chiarisce che i compiti del coordinatore per la progettazione saranno svolti da quello per l’esecuzione, che dovrà quindi preparare anche il fascicolo tecnico e il piano di sicurezza.
Tutto si rifà al decreto 81/08 e successive modifiche (dl 106/2009) ed in particolare all' art. 90 comma 11.
Nei cantieri privati sotto i 100.000 euro non soggetti a permesso di costruire, il committente non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione. Questo quanto contenuto nella Circolare n. 30/2009 del Ministero del lavoro:"Applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11 decreto legsilativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche".
La circolare relativa all’articolo 90 del Tu sicurezza 81/2009 chiarisce che i compiti del coordinatore per la progettazione saranno svolti da quello per l’esecuzione, che dovrà quindi preparare anche il fascicolo tecnico e il piano di sicurezza.