Salve,
Si può' demolire un tramezzo rientrando in attività' di Edilizia Libera?
All' art 6 comma2 lettera a della legge 22.05.2010 C'è' scritto:
"...apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne purché non strutturali..."
ma non ce' scritto "demolizione" ossia il mio dubbio e' che cambiando il numero dei vani cambia anche l'accatastamento e quindi non possa piu' rientrare in attività' di edilizia libera".
Qualcuno sa rispondermi?
Grazie mille
lillo : [post n° 268292]
La demolizione di un tramezzo e' Attivita' di edilizia libera?
hai ragione , mi sa che ci vuole una scia per opere interne e devi avere i requisiti igienico-sanitari per la nuova distribuzione
L'intervento è manutenzione straordinaria di cui all'art. 6 dpr 380 quindi fai comunicazione attività libera (CIL) e dichiarando in essa che farai aggiornamento catastale. Così nel mio comune.
in alcuni comuni dell'emilia romagna si può fare con semplice comunicazione (modello A). potresti chiedere al tecnico comunale.
A Roma anche fosse una sola demolizione, ad esempio, per eliminare un ingresso tanto caro all'edilizia anni 60/70 e lasciare come si fa oggi il salone a vista, è sufficiente una CIL (Comunicazione inizio Lavori) rinetrando in MANUTENZIONE STRAORDINARIA art. 5 comma 2 lettera a) ai sensi della 73/10
senza obbligo di fine lavori e con impegno da parte del committente a presentare variazione catastale a collaudo effettuato.
senza obbligo di fine lavori e con impegno da parte del committente a presentare variazione catastale a collaudo effettuato.
penso allora che questa CIL sia la stessa cosa del ns modello A: Comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria ex art. 6, comma 2, lettera a), DPR 380/2001...