arch. Giovanni : [post n° 268527]

Distanze minime

Premesso che il DM 1444/68 dice che le distanze minime siano :
D costruzioni 10m per edifici finestrati e 5m per edifici non finestrati;
D strada 5 per strade larghe fino a 7m; 7,5m per strade fra 7 e 15m; 10m per strade oltre 15m.

Ho un lotto che confina a sud ed ovest con strada larga 8m (quindi la distanza è 7,5); a nord con un edificio finestrato (quindi 10 m) e ad est con un fiume (che distanza rispetto).

In più vorrei sapere se le distanze da rispettare sono dai confini o dagli edifici??
Mi spiego meglio, sul lato nord che confina con un edificio finestrato dovrei lasciare 10 metri di distanza...ma dal mio lotto o dall'altro edificio??
pechè se lascio 10m dall'edificio esistente, la distanza che avrò dal mio confine è di 3m e 7m nel lotto dell'altra proprietà....

Spero di essere stato chiaro

attendo le vs risposte come acqua fresca!!!
delli :
verifica anche che ti dice il prg e le sue nta.... la distanza 10 mt dalle pareti finestrare è inderogabile e si riferisce a una norma igienico sanitaria se il prg di mette anche distanza confini 5 m allora valgono le misure più restittive (salvo convenzioni o deroghe specifiche) ma senza andare sotto i 10 m
la distanza e dal tuo edificio rispetto all'altro edificio... se ti trovi però con 3,70 m distanza dal confine e le norme ti dicono minimo 5 dovrai rispettare i 5 e avrai 11.30m dall'edificio
per il fiume: dipende da che tipo di fiume è.... devi verificare il reticolo idrico minore e come è classificato il fiume
probabilmente rientri nella fascia che impone l'autorizzazione paesaggistica (150 m)
bye bye
archiBUGIO :
Non c'è molto da aggiungere a quello scritto da chi mi ha preceduto tranne che dipende dal tipo di fiume o di canale trattasi; inoltre ti conviene verificare se c'è qualche ente sovraordinato (es. Consorzio di Bonifica) che prescrive fasce di rispetto idrauliche diverse in base alla ZTO (in genere inferiori ai 150 m (es. 50 m o anche 20 m).
Ciao e buon lavoro.
ilenia :
Costruzioni: distanze minime dai corsi d'acqua
L'art. 96 lett. f) t.u. 25 luglio 1904 n. 523*, che stabilisce che i fabbricati non possono sorgere a distanza inferiore a dieci metri dal piede degli argini dei corsi d'acqua, si applica anche quando i corsi d'acqua siano stati coperti da una strada pubblica.
La norma del regolamento edilizio comunale che deroghi al divieto di costruzione di edifici a distanza inferiore ai dieci metri degli argini dei corsi d'acqua con riguardo agli «edifici gia' esistenti nel centro storico e prospicenti su corsi d'acqua gia' coperti», deve essere interpretata nel senso che l'eccezione riguardi le opere di ristrutturazione di edifici gia' esistenti, prospicenti corsi d'acqua coperti, e non anche le nuove costruzioni comunque prospicenti corsi d'acqua coperti.
(Tribunale superiore delle acque pubbliche, 3/4/1990 n. 30)

*art. 96 (art. 168, legge 20 marzo 1985, n. 2248, allegato F).

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde;
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
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