La dotazione di P.R.G. o di Programma di Fabbricazione per ogni Comune è diventata obbligatoria (ossia non esiste più l'elenco dei comuni obbligati a dotarsene) ?
In assenza di uno dei succitati piani, quali interventi urbanistici sono consentiti ? In tal caso gli standards sono quelli del D.M. 1444/68 ?
Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
valentina : [post n° 27872]
costruzione senza piano regolatore
Per quanto riguarda il Prg obbligatorio: tutti i comuni al di sopra dei 1.000 abitanti devono adottare entro 18 mesi dall'elezione del consiglio lo strumento urbanistico generale e, probabilmente, anche quelli attuativi indispensabili. La sanzione, in caso di inadempimento, è lo scioglimento del consiglio, dopo un invito del Prefetto ad adempiere entro 4 mesi (Legge 326/03 Art. 32, c. 7 e 8). Al di sotto dei 1.000 abitanti è obbligatorio il Programma di Fabbricazione.
Per quanto riguarda invece l'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica, il riferimento è il D.P.R. 380/01, art. 9. Lo inserisco qui:
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
In sostanza: in assenza di PRG sono consentite la manutenzione ordinaria, quella straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. Nel caso di un comune con PRG, ma privo di strumenti attuativi, è consentita anche la ristrutturazione edilizia con i casi specificati dal comma 2.
Eventuali altre prescrizioni possono essere rintracciate nella normativa urbanistica della tua regione. Il DMLLPP 1444/68 è sempre applicato salvo che nella normativa regionale non vi siano deroghe di qualche genere. Questo dovrebbe essere tutto.
Bye
Per quanto riguarda invece l'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica, il riferimento è il D.P.R. 380/01, art. 9. Lo inserisco qui:
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
In sostanza: in assenza di PRG sono consentite la manutenzione ordinaria, quella straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. Nel caso di un comune con PRG, ma privo di strumenti attuativi, è consentita anche la ristrutturazione edilizia con i casi specificati dal comma 2.
Eventuali altre prescrizioni possono essere rintracciate nella normativa urbanistica della tua regione. Il DMLLPP 1444/68 è sempre applicato salvo che nella normativa regionale non vi siano deroghe di qualche genere. Questo dovrebbe essere tutto.
Bye