ll80 : [post n° 279155]
media ponderale sottotetti
Scusate, qualcuno sa dirmi se il calcolo della media ponderale dei sottotetti deve essere necessariamente 2,40 o può superare tale valore quindi è inteso come minimo? Deve essere verificata nel punto di colmo, giusto?
se se rifai la copertura alzandola allora il 240 (media ponderale) deve essere valore max... se invece nel tuo sottotetto non modifichi le falde allora il 240 è misura minima
non capisco quando chiedi se deve essere verificata nel colmo... la media ponderale la ottieni dal rapporto volume/superficie
bye bye
non capisco quando chiedi se deve essere verificata nel colmo... la media ponderale la ottieni dal rapporto volume/superficie
bye bye
ricollegandomi al post precedente vorrei sapere qual è la normativa a cui mi devo rifare per sanare un sottotetto di nuova costruzione (misure minime e massime, altezza media ecc ecc): è possibile avere un link o il file di tale normativa?
Domanda tecnica: le altezze si misurano sopra trave/travetto o sottoperlinato?
Grazie anticipatamente.
Domanda tecnica: le altezze si misurano sopra trave/travetto o sottoperlinato?
Grazie anticipatamente.
per quello che riguarda il recupero dei sottotetti dovresti trovare tutto spiegato nel regolamento edilizio del comune di riferimento.
Ci sono altezze medie, minime, caratteristiche dei solai, ecc.
Ci sono altezze medie, minime, caratteristiche dei solai, ecc.
per le sanatorie devi fare accertamento di conformità:
www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0380.htm#036
DPR 380/2001 - testo unico
bye bye
www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0380.htm#036
DPR 380/2001 - testo unico
bye bye
le altezze, salvo se non diversamente specificato, si misurano sotto travetto... altrimenti verifica regolamento edilizio / norme di attuazione / regolamento locale di igiene
bye bye
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quindi, se ho ben interpretato, in un comune del piemonte (fermo restando le eventuali modifiche a livello comunale) un sotto tetto per essere abitabile deve avere una altezza media di 2.7 m (bagni e locali accessori 2.4 m).Per i solai nervati si parla di misurazione dell'altezza sottotrave, vale anche per il calcolo analitico del volume in caso di superficie non orizzontale?
quello che non afferro è questo passaggio al comma 6 del regolamento edilizo del Piemonte, cosa si intende per "in nessun punto"? L'altezza minima o la media in riferimento ai sottotetti?
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
Scusate la lunghezza del post, ma è un dubbio che ancora non ho chiarito.
Grazie
Cordelia
quello che non afferro è questo passaggio al comma 6 del regolamento edilizo del Piemonte, cosa si intende per "in nessun punto"? L'altezza minima o la media in riferimento ai sottotetti?
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
Scusate la lunghezza del post, ma è un dubbio che ancora non ho chiarito.
Grazie
Cordelia