fab : [post n° 279810]
cartello di cantiere
il direttore dei lavori e' responsabile , e punibile con sanzione per la mancata esposizione del cartello di cantiere ?
L’art. 27, comma 4, del DPR 380/01 prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria solo al titolare del titolo autorizzativo.
grazie per la risposta , ma l'art. 27 ne parla di titolare ne di sanzione pecuniaria , senza indicare chi ha la colpa
scusate ma il cartello di cantiere lo deve mettere il progettista o il direttore dei lavori? e soprattutto lo si può fare da noi o il comune ti da un modello pre-stampato?
E' vero che nell'art. 27 non c'è scritto chi fa cosa, ma a volte si deve usare anche la logica... ed è chiaro che in base alle domande che si fanno la confusione è tanta (chi sono il progettista e il direttore dei lavori?).
Quando si chiede un titolo abilitativo si attiva un Procedimento Amministrativo tra il richiedente (proprietario dell'immobile) e la Pubblica Amministrazione che nomina un suo dipendente quale Responsabile del Procedimento. Il progettista e il direttore dei lavori non hanno rapporti con la P.A., ma con il proprietario dell'immobile e lo stesso vale per l'impresa esecutrice.
Quando si chiede un titolo abilitativo si attiva un Procedimento Amministrativo tra il richiedente (proprietario dell'immobile) e la Pubblica Amministrazione che nomina un suo dipendente quale Responsabile del Procedimento. Il progettista e il direttore dei lavori non hanno rapporti con la P.A., ma con il proprietario dell'immobile e lo stesso vale per l'impresa esecutrice.
"lo si può fare da noi o il comune ti da un modello pre-stampato?":
tante volte lo abbiamo fatto da noi, perchè i tabelloni che si comprano in cartoleria spesso hanno varie cose che non servono (ad es. per una tinteggiatura di facciata non c'è deposito al g.c., ecc.).
Però presumo che in qualche r.e. ci siano indicazioni sui dati minimi che bisogna riportare.
tante volte lo abbiamo fatto da noi, perchè i tabelloni che si comprano in cartoleria spesso hanno varie cose che non servono (ad es. per una tinteggiatura di facciata non c'è deposito al g.c., ecc.).
Però presumo che in qualche r.e. ci siano indicazioni sui dati minimi che bisogna riportare.
quindi mi pare di capire che il direttore dei lavori non avrebbe colpa se sul cantiere
viene a mancare il cartello di cantiere.
ieri ho parlato con un ispettore della sicurezza e mi ha detto che lui in questi casi farebbe la multa alla ditta esecutrice dei lavori. Miei cari e' vero che delle volte si deve usare la logica ma e' vero anche che le leggi piu' chiare sono piu' sarebbe facile difendersi dalle negligenze delle ditte , e dai committenti.
Comunque speriamo bene ......perche' vi assicuro spesso ci vanno di sotto i direttori dei lavori
viene a mancare il cartello di cantiere.
ieri ho parlato con un ispettore della sicurezza e mi ha detto che lui in questi casi farebbe la multa alla ditta esecutrice dei lavori. Miei cari e' vero che delle volte si deve usare la logica ma e' vero anche che le leggi piu' chiare sono piu' sarebbe facile difendersi dalle negligenze delle ditte , e dai committenti.
Comunque speriamo bene ......perche' vi assicuro spesso ci vanno di sotto i direttori dei lavori
Su un cantiere è vero che ognuno deve fare il suo mestiere, ma è anche vero che si cerca di collaborare senza stare a pensare di chi è la colpa. Se tu sei il DD.LL. e sul cantiere non trovi il cartello, parli con l'impresa e glielo fai mettere. Hai fatto il tuo dovere perchè hai curato l'interesse del cliente. La legge purtroppo demanda molte responsabilità al committente il quale ne ignora quasi tutte. Ultima cosa: non pensare che un ispettore sia infallibile perchè quando fa la multa all'mpresa la deve motivare:"ho deciso di multare l'impresa ai sensi di questa legge e di quest'articolo". Da quest'amico fatti dire ai sensi di quale legge e articolo lo farebbe.
Mi stavo rileggendo l'81/2008 e all'art. 90 mi sono ricordato di questo post. L'art. 90 riguarda gli obblighi del committente o responsabile dei lavori. Al comma sette si legge:
"Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere."
"Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere."