buongiorno a tutti
per una pratica scia di variazioni di interni di uffici (pareti mobili e pareti attrezzate, nonchè spostamento di scrivania) devo fare la SCIA dei VVf. Secondo Voi devo indicare solole pareti e armadiature o anche le scrivanie? ( a parte indicare estintori, vie di fuga, ecc.).
Grazie in anticipo
L
Non è necessario indicare le scrivanie, è importante la destinazione d'uso e in generale gli elementi caratterizzanti il rischio d'incendio. Per il contenuto degli elaborati grafici fai riferimento al Decreto 7 agosto 2012 (Allegato I).
Certamente le scrivanie possono essere importanti per il calcolo del carico d'incendio (sempre che tu non faccia un calcolo per attività).
Però io ti consiglierei anche di vedere bene se devi presentare una SCIA. Perché se l'attività è già esistente e anche già autorizzata dai VVf, allora una semplice ridistribuzione interna non necessariamente implica un richiedere nuovamente l'autorizzazione. Bisogna richiedere un'autorizzazione se c'è un aggravio delle condizioni di rischio già accertate(es. un significativo incremento del carico d'incendio, un incremento della lunghezza delle vie di fuga, cambiamenti nella compartimentazione, etc.. ) In questo caso vedi il DPR 151/2011.
Il fatto è che se l'attività era autorizzata prima del 2006, cioè prima dell'uscita della regola tecnica degli uffici, ora potrebbe trovarsi a rispettare delle norme più restrittive (quelle della RT nel frattempo approvata), ed allora se la SCIA è necessaria, è da valutare bene.
Certamente le scrivanie possono essere importanti per il calcolo del carico d'incendio (sempre che tu non faccia un calcolo per attività).
Però io ti consiglierei anche di vedere bene se devi presentare una SCIA. Perché se l'attività è già esistente e anche già autorizzata dai VVf, allora una semplice ridistribuzione interna non necessariamente implica un richiedere nuovamente l'autorizzazione. Bisogna richiedere un'autorizzazione se c'è un aggravio delle condizioni di rischio già accertate(es. un significativo incremento del carico d'incendio, un incremento della lunghezza delle vie di fuga, cambiamenti nella compartimentazione, etc.. ) In questo caso vedi il DPR 151/2011.
Il fatto è che se l'attività era autorizzata prima del 2006, cioè prima dell'uscita della regola tecnica degli uffici, ora potrebbe trovarsi a rispettare delle norme più restrittive (quelle della RT nel frattempo approvata), ed allora se la SCIA è necessaria, è da valutare bene.