Ciao,
ho bisogno di un consiglio. sto presentando una scia in sanatoria per sanare opere interne (tramezzi) e aperture esterne in un appartamento in condominio del 1975. La doppia conformità che occorre dichiarare si deve garantire solo sui requisiti igienico-sanitari (1/8 superficie finestrata ecc.) o anche su altre norme tipo antincendio, conformità impianti ecc?? Mi spiego meglio, nel piano seminterrato del condominio ci sono dei box singoli x ogni appartamento; rispetto allo stato concessionato hanno aperto nel 1975 una porta che dal box va nel disimpegno comune (dove ci sono anche le cantine) e poi nel vano scala che porta agli alloggi. la porta deve dunque rispondere ai requisiti antincendio o poichè l'abuso è del 1975 no? e il box dunque deve rispondere ai requisiti di antincendio visto che è stato realizzato più lungo rispetto allo stato concessionato?
Grazie
Puk : [post n° 317373]
SCIA in sanatoria per opere interne
Veramente la doppia conformità è riferita alle norme urbanistiche (correggetemi se sbaglio).
Detto questo, non ho capito una cosa: le opere che intendi sanare sono del 1975? Perchè in tal caso non penso si possa parlare di Scia.
Detto questo, non ho capito una cosa: le opere che intendi sanare sono del 1975? Perchè in tal caso non penso si possa parlare di Scia.
Io oggi presento una sanatoria per sanare opere anche nel locale box e nel locale cantina: box e cantina sono al piano seminterrato, il box rispetto allo stato concessionato è stato realizzato più lungo e la cantina più corta, inoltre nel box è stata realizzata una porta che lo collega al corridoio comune. Ad oggi non vengono fatte opere però vorrei sanare la situazione che ho appena descritto. Tali opere risalgono al 1975.
Si le opere sono state realizzate nel 1975. oggi il proprietario deve vendere e per sanare il comune mi ha richiesto una scia in sanatoria (accertamento di coformità). Ora stavo cercando di capire se il box, visto che è stato edificato più lungo rispetto allo stato concessionato ed è stata realizzata una porta che lo collega al corridoio comune deve avere ad oggi i requisiti sull'antincendio.
Quoto Desnip, la conformità riguarda le norme urbanistiche ed edilizie attuali e del 1975. Però un dubbio mi resta: c'è nei regolamenti edilizi il riferimento esplicito ad altre normative (WWF ecc.) ....io parlerei con i tecnici comunali
si infatti nel regolamento edilizio si fa riferimento anche ad altre normative (antincendio, barriere architettoniche ecc) io ho già parlato con il tecnico ma da qual che ho capito non sa bene neanche lui... quando ho posto il problema dell'antincendio mi ha detto ma si va bene al massimo indichi che c'è una porta rei...ok però io non voglio fare dichiarazioni tanto per fare... anche xchè ipotizziamo che un vicino vuole vendere anche lui l'appartamento e si trova a dover sanare le stesse opere al piano box e cantina; magari si affida ad un altro professionista che gli dice per sanare devi mettere la porta rei ecc ecc... questo magari salta su e dice il mio vicino ha sanato e venduto senza spendere soldi nella porta rei ecc ecc litigano vanno in comune a prendere la mia pratica e taaaaac se io ho sanato qualcosa che doveva rispondere alla normativa antincendio e invece non è così....ho poi delle grane !
io dichiarerei lo stato di fatto. cambierei tecnico di riferimento. forse chiederei un parere preventivo.
Io resto con la curiosità di sapere se l'accertamento di conformità si può fare con la scia. Esiste un concetto di scia in sanatoria, o si parla solo di scia tardiva (e quindi riferita solo ad opere che sono state inziate prima di presentare la suddetta pratica)?
Si nel mio comune si può fare infatti tra le varie motivazioni da barrare c è l accertamento di conformità ! Quel che vorrei capire meglio è che cosa comprende la doppia conformità che occorre dichiarare?? Quali leggi include e quali no?? Requisiti igienico sanitari ok ma il resto? Gli impianti ad esempio se presento la sanatoria oggi devono essere a norma ad oggi?? Xche se così fosse come sostiene il tecnico qui nessuno più presenta una sanatoria xche è impensabile la doppia conformità totale!!
che io sappia, però non mi è mai capitato e non sono sicura di ciò che dico:
- sì per gli impianti è necessaria la conformità a posteriori, quindi devi trovare qualcuno che la rilasci.
- per alcuni interventi es. apertura di porta in muro portante, se effettuati prima dell'obbligo del deposito al GC occorre "solo" dichiarazione del professionista e non nuovo deposito.
- sì per gli impianti è necessaria la conformità a posteriori, quindi devi trovare qualcuno che la rilasci.
- per alcuni interventi es. apertura di porta in muro portante, se effettuati prima dell'obbligo del deposito al GC occorre "solo" dichiarazione del professionista e non nuovo deposito.
Però se sano dei tramezzi fatti nel 1975 e quindi anche gli impianti sono di quegli anni come faccio a dire che sono conformi ad oggi? Son conformi alle normative Dell epoca ! Se x sanare due tramezzi devo far mettere a norma tutti gli impianti siamo rovinati! Boooo
ma sei sicuro che siano stati modificati impianti per spostare due tramezzi?
....però però io non ti sto dando risposte affidabili, se non hai risposte da architetti che hanno affrontato già il problema, ti conviene parlare con un tecnico comunale più informato su normative ed iter procedurali.
....però però io non ti sto dando risposte affidabili, se non hai risposte da architetti che hanno affrontato già il problema, ti conviene parlare con un tecnico comunale più informato su normative ed iter procedurali.
Gli impianti se li hanno modificati sono stati rifatti nel momento in cui è stato compiuto l abuso e cioè nel 1975 ! Ma se devo garantire la doppia conformità anche sugli impianti è impossibile che ad oggi siano a norma!
Io, ripeto, so della doppia conformità solo per le norme urbanistiche.
Niente conformità impianti, perchè è impossibile che un impianto fatto 40 anni fa, sia conforme alle norme attuali.
Niente conformità impianti, perchè è impossibile che un impianto fatto 40 anni fa, sia conforme alle norme attuali.