Ciao,
sto compilando il modulo per una CIAA, che riguarda la manutenzione straordinaria del tetto.
Ad un certo punto c'è una frase che dice: l'esecuzione dei lavori è subordinata alla presentazione della seguente documentazione -Art 79 bis lr 61/1985.
Dopo di che rimanda ad un decreto attuativo regionale.
Ho letto il decreto attuativo, ma per quanto riguarda il campo di applicazione, dice che sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo (art.6 commi 1 2 3 4 ).
Poiché la CIAA si fa proprio ai sensi dell'art. 6 comma 2, che senso ha inserire questa voce, anche se c'è la possibilità di non spuntarla.
Sto sbagliando qualcosa?
vanna : [post n° 325199]
art.79 bis
confermo, intervento non soggetto a 79bis. è un refuso della precedente dgrv che lo prevedeva obbligatorio.. sai.. aggiornare la modulistica è un grosso onere per le amministrazioni, (alcuni moduli riportano ancora riferimenti alla concessione edilizia, fai tu)..
dimenticavo.. alcuni comuni per la manutenzione del tetto vanno in SCIA.. mistero della fede! verifica in merito, e verifica se necessita autorizzazione paesagistica (se cambi manto serve)..