Ciao, ho una curiosità: posto che dopo la chiusura lavori e con le relative tutele, un dl non è più responsabile delle eventuali successive modifiche,
è vero che c'è un tot di anni per cui il progettista/l'architetto/il responsabile dei lavori deve rispondere del lavoro? E quanti sono?
Immagino una situazione del tipo: non è stato previsto il giusto isolamento e si creano problemi di infiltrazioni o umidità, qualcosa per cui non è l'impresa ad aver eseguito male i lavori ma proprio il progettista ad aver avuto delle mancanze nella progettazione. Avevo sentito 10 anni da qualche parte ma non trovo nulla.
purple : [post n° 327665]
anni di responsabilità dopo la fine lavori
Grazie fuji, qualcuno che risponde!
Vedremo se altri ne sanno più di noi..due anni mi sembrerebbe più ragionevole!
Vedremo se altri ne sanno più di noi..due anni mi sembrerebbe più ragionevole!
non esiste limite temporale alla responsabilità in caso di errori progettuali, il tutto è normato dal codice civile, insomma se un edificio crolla per errore nei calcoli del cemento armato dopo 20 anni non credo proprio che si possa dare la colpa al destino.
Allora, grazie all'intervento di fuji, le mie ricerche mi hanno portato ai giusti articoli del codice civile riguardanti questo argomento:
gli articoli sono il 1667 e il 1669 in cui è scritto che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, non riconosciuti, questo entro due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, si è responsabili per 10 anni per difetti gravi da influire notevolmente sulla stabilità della costruzione.
Quello che dice ponteggiroma è giusto ma riguarda un caso estremo e molto grave, per cui sicuramente si agirà in modo diverso e probabilmente studiato per quelle circostanze particolari.
Si gradiscono conferme/smentite ;)
gli articoli sono il 1667 e il 1669 in cui è scritto che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, non riconosciuti, questo entro due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, si è responsabili per 10 anni per difetti gravi da influire notevolmente sulla stabilità della costruzione.
Quello che dice ponteggiroma è giusto ma riguarda un caso estremo e molto grave, per cui sicuramente si agirà in modo diverso e probabilmente studiato per quelle circostanze particolari.
Si gradiscono conferme/smentite ;)
(anche perché questi articoli sembrano riferirsi più alle responsabilità dell'impresa che del professionista...)
appunto... la responsabilità al livello progettuale "resta" a prescindere dalla gravità, in edilizia infatti anche un problema secondario può diventare grave, secondo l'esempio da te riportato infatti, una cattiva progettazione del sistema di impermeabilizzazione di un terrazzo, se trascurato può portare a conseguenze anche gravi nel tempo.