emah : [post n° 332032]

architetto

Buongiorno,
avrei bisogno di una delucidazione sulla Legge regionale (Piemonte) 29 aprile 2003, n.9 (norme per il recupero funzionale dei rustici). Devo effettuare la chiusura di un ex fienile per il quale è stata ottenuta qualche anno fa una concessione per la sopraelevazione e il rifacimento del tetto e la realizzazione di un solaio intermedio. Ora i clienti vorrebbero chiudere il fienile per realizzare un deposito al piano inferiore e un'ampliamento dell'abitazione al piano superiore. Non è possibile stare al di sotto del limite di 300 mc imposti dalle NTA del Comune per cui pensavo di utilizzare la LR per il recupero dei rustici visto che non esistono limitazioni a livello di cubatura. Al comune mi è stato detto che non è possibile riferirsi alla LR in quanto l'edificio è stato oggetto di modifiche successivamente al 1967. Il problema è che non ho trovato indicazioni in tal senso all'interno della legge regionale. Mi hanno dato indicazioni corrette? Grazie a chiunque potrà chiarirmi questo dubbio
Eneide :
Ciao,bella questione il dubbio rimane. Le indicazioni che ci sono e sono esattamente allo
Art. 2.(Definizione)
Ai fini della presente legge si intendono per rustici i manufatti edilizi esistenti realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 . . .etc
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2003009.html
Forse dovresti vedere ben che ti po di intervento prevedeva la concessione. Nel caso si trattasse di ristrutturazione la vedo dura in quanto volto ad una trasformazione . Nel caso fosse manutenzione straordinaria o risanamento conservativo potrebbe esserci uno spiraglio in quanto sarebbero interventi volti a mantenere il rustico in essere. Quindi si veda bene il tipo d'intervento. Ciao e aggiornami. Saluti
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