Buongiorno,
ringrazio anticipatamente per l’attenzione ed il tempo dedicato per la risposta a questa domanda. In un locale a destinazione commerciale (sup. 130 mq) posto nel Comune di Rimini, oltre all'attività di vendita al dettaglio, il mio cliente vorrebbe esercitare l’attività di centro estetico (NON compatibile con la destinazione urbanistica dell’immobile).
La legge regionale 15/13 all'articolo 28 comma 6 dice: “Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati.”
Pertanto, nonostante la d’estinzione di centro estetico non sia compatibile all'immobile, grazie a questa norma il mio cliente potrebbe esercitare l’attività di estetica per un massimo di 30 mq.
Nell'unità immobiliare sono già presenti dei bagni che soddisfano sia la normativa del centro estetico che del negozio.
La domanda è questa: nel conteggio delle superfici (massimo 30 mq) da destinare a centro estetico devo comprendere i bagni o solamente i vani che verranno destinati ai soli trattamenti estetici? Per esempio: se i bagni avessero una superficie di 4 mq la superficie per i trattamenti sarebbe 26 mq oppure sempre 30 mq?
Grazie anticipatamente
Giacomo : [post n° 333150]
Legge dell’Emilia Romagna n. 15/13 art. 28 – Mutamenti di destinazione d’uso
Grazie Desnip per la risposta; per quale motivo o quale norma pensi che debba comprendere anche i bagni?