Buongiorno,
devo eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria in un appartamento nel comune di Bologna (non soggetto a vincoli di interesse storico né documentale), si tratta per lo più di opere interne per cui sarebbe sufficiente una CIL, ma vorrei anche trasformare una finestra in una porta-finestra, dunque che iter devo seguire ? rientra nella CIL o necessita di una SCIA?
Grazie in anticipo
caterina : [post n° 336295]
Trasformazione finestra in porta-finestra, CIL o SCIA?
...Con la porta-finestra varierai di conseguenza anche il prospetto...Fossi qui a Roma ti direi una DIA, ma devi verificare nel tuo comune l'iter da seguire per questo tipo di intervento...
Teoricamente la scia la fai se intervieni sulle strutture portanti, siccome non è questo il caso potrebbe bastare una cial ma va detto che operi sul prospetto e prima dovresti valutare se l'intervento è possible e consentito nella zona in cui ricade lo stabile. in ogni caso chiedere in Comune è la cosa più semplice, in effetti ogni Comune ha le sue regole!
..Infatti non è strutturale, poichè l'apertura già la possiedi...Ma vi è una variazione prospettica come ti ho detto...devi verificare in quale pratica ricade il tuo intervento, come giustamente dicevi, e cosa ne pensa l'ufficio tecnico...
ciao caterina, la trasformazione di finestra in porta finestra senza aumento di larghezza a livello strutturale è un intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI del tipo L1 secondo la 287) pertanto ricade in CIL; altra questione è in cosa ricada a livello di variazione dei prospetti, dovrebbe essere un adeguamento funzionale, l'hai cercato nel RUE?
@ alessio se non vado errato a roma è rimasta solo la dia onerosa, ovvero quella per cui si pagano oneri, per il resto, come la modifica dei prospetti si usa la scia.
Intanto grazie a tutti,
Credo di aver risolto:
riporto dall'ultima legge regionale (LR 15/2013 art.7 c. 4)
"[...] sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori:
a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;"
comunque chiederò in Comune, grazie ancora
Credo di aver risolto:
riporto dall'ultima legge regionale (LR 15/2013 art.7 c. 4)
"[...] sono eseguiti previa comunicazione di inizio dei lavori:
a) le opere di manutenzione straordinaria e le opere interne alle costruzioni, qualora non comportino modifiche della sagoma, non aumentino le superfici utili e il numero delle unità immobiliari, non modifichino le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell’edificio;"
comunque chiederò in Comune, grazie ancora