ciao a tutti!
sono qui per chiedere una conferma.... avevo anche trovato un post di qualche tempo fa su questo tema ma nn riesco più a rintracciarlo, quindi mi scuso se mi ripeto!
un probabile cliente vorrebbe costruire un box prefabbricato in prossimità della sua casa (abitazione semindipendente), la domanda è: deve rispettare i 10 metri dal fronte finestrato anche se si tratta della propria casa? e se invece facesse solo una tettoia, il problema della distanza rimarrebbe?
vikika : [post n° 346109]
10 metri di distanza sempre e cmq?????
Il codice civile (articolo 873) prescrive che le costruzioni realizzate su fondi confinanti, se non aderenti, devono essere poste alla distanza di almeno 3 metri (o alla maggiore distanza prevista dai regolamenti locali, emanati nel rispetto delle norme statali e regionali).
Il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (articolo 9) tuttora vigente in forza dell'art. 136 del testo unico dell'edilizia (che ha fatto salvi i commi 6,8 e 9 dell'art. 41 quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150), stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee.
Per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nelle Zone C (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi) è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, inoltre, devono essere pari alla larghezza della strada aumentata, per ciascun lato, di:
- 5,00 m , per strade di larghezza inferiore a 7 m
- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
- 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m
Sono ammesse distanze inferiori:
- in Zone A (centri storici) per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni. Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Il fatto che l'immobile limitrofo e il box abbiano lo stesso proprietario non credo abbia importanza perché la legge impone la distanza anche per permettere la circolazione d'aria. La tettoia è altra cosa la distanza può essere inferiore, a Napoli c'è un rapporto max tra la superficie del lotto e quella della tettoia.
Comunque queste distanze possono essere aumentate dai regolamenti comunali (edilizio e igiene)
Il decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (articolo 9) tuttora vigente in forza dell'art. 136 del testo unico dell'edilizia (che ha fatto salvi i commi 6,8 e 9 dell'art. 41 quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150), stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee.
Per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Nelle Zone C (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi) è prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, inoltre, devono essere pari alla larghezza della strada aumentata, per ciascun lato, di:
- 5,00 m , per strade di larghezza inferiore a 7 m
- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m
- 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m
Sono ammesse distanze inferiori:
- in Zone A (centri storici) per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni. Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Il fatto che l'immobile limitrofo e il box abbiano lo stesso proprietario non credo abbia importanza perché la legge impone la distanza anche per permettere la circolazione d'aria. La tettoia è altra cosa la distanza può essere inferiore, a Napoli c'è un rapporto max tra la superficie del lotto e quella della tettoia.
Comunque queste distanze possono essere aumentate dai regolamenti comunali (edilizio e igiene)