Buona sera,
ho un problema con la verifica degli indici urbanistici per una ristrutturazione edilizia in provincia di Milano.
In caso di ristrutturazione edilizia, il decreto del fare prevede la possibilità di conservare gli indici urbanistici utilizzati all'epoca di costruzione dell'edificio esistente. Pare però, secondo il comune in cui sto' operando, che il PGT che riporta disposizioni differenti rispetto al sopracitato decreto, sia prevalente e che mi obblighi a verificare gli indici come disposto dal nuovo strumento.
Cosa hanno fatto a fare il decreto se è inapplicabile nei comuni che dispongono diversamente.
Mi servirebbe una conferma per capire se il comune può imporre disposizioni contrastanti con il decreto in questione fatto per rimettere in moto l'economia.
Grazie.
asc : [post n° 350593]
decreto del fare (D.L. 21/06/2013, n. 69)
Asc, in Italia gli enti locali hanno potestà legislativa e le norme locali prevalgono, non "quando sono in contrasto", ma semplicemente quando sono più restrittive di quelle nazionali.
Es. classico, la legge nazionale dice che deovno esserci 10 m di distanza tra gli edifici. Se un comune decide che nel suo territorio devono essere 15, prevale sulla norma nazionale.
Es. classico, la legge nazionale dice che deovno esserci 10 m di distanza tra gli edifici. Se un comune decide che nel suo territorio devono essere 15, prevale sulla norma nazionale.