Buon pomeriggio.
Secondo l'art.90 DPR 380/2001 e circolari esplicative del Genio Civile Regione Campania è ammissibile la sopraelevazione di un solo piano degli edifici in muratura, al fine di evitare incrementi delle azioni che devono sopportate da tali strutture.
Il caso che vi pongo all'attenzione è il seguente:
Zona B edificio con altezza inferiore a 5 metri per il quale il PRG, in deroga, permette la sopraelevazione di un piano sempre con struttura in muratura. Siccome il committente è interessato a realizzare anche un piano sottotetto praticabile non abitabile configurabile come vol. tecnico (oppure una porzione dello stesso come ulteriore ampliamento ad uso residenziale con il Piano Casa Campania e la parte rimanente a sottotetto non abitabile ma praticabile), tali due ipotesi, secondo la mia interpretazione sarebbero in contrasto con il citato art.90, limitandomi di fatto alla realizzazione di un solo piano?
Grazie a tutti.
af1972 : [post n° 352995]
Sopraelevazione edifici in muratura art.90 DPR 380/2001
Ti consiglio di realizzarlo a struttura prefabbricata in legno minor peso, ottimo isolamento e poco impatto per il cantiere.
Devi leggere attentamente le norme ubanistico- edilizie locali ( RE, NTA del PRG, ecc.)
Ma attualmente che tipo di copertura ha l'edificio ?
Se l'edificio ha una copertura a tetto, esegui la sopraelevazione e ripristini il tetto originario.
Al contrario, se l'edificio ha una copertura piana, in caso di sopraelevazione non sempre è possibile sostituire il lastrico solare con un tetto a falde.
Ma attualmente che tipo di copertura ha l'edificio ?
Se l'edificio ha una copertura a tetto, esegui la sopraelevazione e ripristini il tetto originario.
Al contrario, se l'edificio ha una copertura piana, in caso di sopraelevazione non sempre è possibile sostituire il lastrico solare con un tetto a falde.
La copertura attuale è piana. La soluzione in legno pref. è da escludere. Lo strumento urbanistico mi consente in deroga la soprelevazione del piano primo su struttura muraria in tufo. Il dubbio è proprio sul piano secondo sul quale ipotizzare di fare un sottotetto praticabile non abitabile a falde inclinate. Anche se urbanisticamente sarebbe ammissibile, dalla lettura dell art 90 d p e 380/01 deduco che per fini strutturali il progetto non sarebbe ammesso. È da escludere anche un interv strutturale dal p t con la realizzazione di pilastri in ca poichè aggraverebbe i costi. Grazie per le risposte e a quanti vorranno ancora propormi consigli.