lavorando ad una Cila per un monolocale di circa 45 mq mi è stata respinta dal tecnico visionatore in quanto
-la stanza studiolo di progetto è al di sotto dei 9 mq
-la stanza dove ci stanno soggiorno ed angolo cottura supera di poco i 13 e comunque non raggiunge i 14 mq
allego le foto
della CILA respinta (disegno di postoperam ovviamente)
http://imageshack.com/a/img912/3149/LqnX0u.jpg
della CILA con le modifiche che ritengo opportune:
http://imageshack.com/a/img673/5108/hXdp5Z.jpg
Il soggiorno conquista i fatidici 14 mq minimi, lo studiolo non puo essere realizzato a favore di un piccolo lavatoio.
Che dite? ringrazio a tutti
davarch : [post n° 360750]
CILA..respinta....obbligo di stanza matrimoniale per un monolocale?
tutti i torti non ce li hanno: lo studio ha sup. minima 9 mq da DM 1975. però, nella definizione di monolocale è inteso anche un unico ambiente aperto.
il fatto che tu abbia tolto la porta di accesso al soggiorno potrebbe essere contestato in quanto non accedi ad un ampio spazio aperto, ma hai sempre un "ingresso" che ti indirizza in vari ambienti. quando si parla di 14 mq si tratta di superficie vivibile non di passaggio.
fossi in te toglierei la divisione tra "lavatoio" e soggiorno, creando un unico ambiente e lo spazio "studio" lo realizzi per messo di arredi temporanei non figurabili in planimetria (esempio: librerie in legno terra-soffitto) in quel caso lasci unico spazio soggiorno e quell'area la dedichi a quello che più ritieni ... non so se rende l'idea! oppure arretri di poco il vano "letto" e di conseguenza il bagno e ti recuperi la superficie di un mq per il soggiorno.
il fatto che tu abbia tolto la porta di accesso al soggiorno potrebbe essere contestato in quanto non accedi ad un ampio spazio aperto, ma hai sempre un "ingresso" che ti indirizza in vari ambienti. quando si parla di 14 mq si tratta di superficie vivibile non di passaggio.
fossi in te toglierei la divisione tra "lavatoio" e soggiorno, creando un unico ambiente e lo spazio "studio" lo realizzi per messo di arredi temporanei non figurabili in planimetria (esempio: librerie in legno terra-soffitto) in quel caso lasci unico spazio soggiorno e quell'area la dedichi a quello che più ritieni ... non so se rende l'idea! oppure arretri di poco il vano "letto" e di conseguenza il bagno e ti recuperi la superficie di un mq per il soggiorno.
mi sa che qua siamo sempre alle solite prese con un cliente che vuole la 'cameretta'...o sbaglio? :)
il lavatoio nn esiste dentro casa, in urbanistica è per definizione un ambiente 'comune' posto in genere sui terrazzi condominiali...
una camera è una camera, deve essere di 9mq. - puoi fare un ripostiglio ma solo fino a 4mq. se c'è la finestra - dai 4mq. in poi non ci deve stare la finestra -
inutile chiamarla studio, lavanderia, nn si può fare..a meno che il tecnico comunale non si chiami Giocondo, la tua cila non passa :)
il lavatoio nn esiste dentro casa, in urbanistica è per definizione un ambiente 'comune' posto in genere sui terrazzi condominiali...
una camera è una camera, deve essere di 9mq. - puoi fare un ripostiglio ma solo fino a 4mq. se c'è la finestra - dai 4mq. in poi non ci deve stare la finestra -
inutile chiamarla studio, lavanderia, nn si può fare..a meno che il tecnico comunale non si chiami Giocondo, la tua cila non passa :)
"puoi fare un ripostiglio ma solo fino a 4mq. se c'è la finestra - dai 4mq. in poi non ci deve stare la finestra": questa cosa non la sapevo. Non posso fare un ripostiglio grande come voglio io e con la finestra?
ciao desnip, no, non te la fanno fare una stanza vivibile sotto ai 9mq
ti riporto il riferimento del regolamento edilizio di roma: (magari in val d'aosta è diverso però)
Art. 42. Corridoi, disimpegni e ripostigli (14)
a) L'altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e ripostigli è fissata in 2,40 m;
b) non possono essere considerati quali ripostigli o simili gli ambienti, muniti di finestra apribile, che abbiano una superficie
superiore a 4 m2. Art. 43. Sottotetti abitabili
ti riporto il riferimento del regolamento edilizio di roma: (magari in val d'aosta è diverso però)
Art. 42. Corridoi, disimpegni e ripostigli (14)
a) L'altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e ripostigli è fissata in 2,40 m;
b) non possono essere considerati quali ripostigli o simili gli ambienti, muniti di finestra apribile, che abbiano una superficie
superiore a 4 m2. Art. 43. Sottotetti abitabili
no scusate, ma deve essere solo una cosa per Roma perchè da me i locali sotto i 9mq anche con finestra li puoi chiamare come ti pare (quindi ok per ripostiglio, stanza armadi, guardaroba, ecc.ecc.) eccetto che camera e studio (perchè appunto inferiori a 9mq ).
Se uno vuole un super guardaroba con armadi per tutta la biancheria di casa e finestrato sono cavoli suoi. Su carta si può fare. Dopo se ci mette il figlio a dormire questa è una faccenda del committente.
Davarch ha presentato a roma la cila?
Se uno vuole un super guardaroba con armadi per tutta la biancheria di casa e finestrato sono cavoli suoi. Su carta si può fare. Dopo se ci mette il figlio a dormire questa è una faccenda del committente.
Davarch ha presentato a roma la cila?
si proprio a Roma e Il cliente è seriamente incavolato perche' non ha intenzione di abbattere altri muri
Concordo con e.arch, per me non passa neanche così. Ma la preesistenza era un monolocale? cioè era uno spazio unico che stai dividendo?
non ho parole, a Milano hanno tutte altre dimensioni!!! vi riporto uno stralcio per curiosità
guarda davarch, qua potevi fare lo studio da 7mq!! ma quante cose si imparano su questo forum! :))
Art.97 SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
La superficie minima utile dei locali di abitazione non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
• camere ad un posto letto: 8,00 mq;
• camere a due posti letto: 12,00 mq (alla formazione della superficie della camera da letto non
può contribuire la superficie dell’eventuale cabina armadio);
• soggiorno: 14,00 mq;
• soggiorno con spazio di cottura: 17,00 mq;
• cucina: 5,00 mq;
• locale studio: 7,00 mq;
• uno o più locali bagno di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione
minima di apparecchi sanitari prevista al successivo Articolo 98, fatte salve le verifiche per il
calcolo della s.l.p. di cui all’Articolo 74 del presente regolamento e all’Articolo 4, comma 6,
lettera i e j delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Tutti i locali bagno dovranno
avere lato minimo non inferiore a 1,20 m.
Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di uno o più locali bagno che ospitino la
dotazione minima di apparecchi sanitari nel rispetto di quanto indicato al comma precedente.
Negli immobili aventi destinazione diversa dalla residenza, quando non regolamentati da specifiche
norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve essere inferiore a 2,00 mq e comunque adatta
ad ospitare la dotazione minima di apparecchi sanitari necessari (lavabo, water, eventuale doccia).
guarda davarch, qua potevi fare lo studio da 7mq!! ma quante cose si imparano su questo forum! :))
Art.97 SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI SUPERFICIE MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
La superficie minima utile dei locali di abitazione non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
• camere ad un posto letto: 8,00 mq;
• camere a due posti letto: 12,00 mq (alla formazione della superficie della camera da letto non
può contribuire la superficie dell’eventuale cabina armadio);
• soggiorno: 14,00 mq;
• soggiorno con spazio di cottura: 17,00 mq;
• cucina: 5,00 mq;
• locale studio: 7,00 mq;
• uno o più locali bagno di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione
minima di apparecchi sanitari prevista al successivo Articolo 98, fatte salve le verifiche per il
calcolo della s.l.p. di cui all’Articolo 74 del presente regolamento e all’Articolo 4, comma 6,
lettera i e j delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Tutti i locali bagno dovranno
avere lato minimo non inferiore a 1,20 m.
Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di uno o più locali bagno che ospitino la
dotazione minima di apparecchi sanitari nel rispetto di quanto indicato al comma precedente.
Negli immobili aventi destinazione diversa dalla residenza, quando non regolamentati da specifiche
norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve essere inferiore a 2,00 mq e comunque adatta
ad ospitare la dotazione minima di apparecchi sanitari necessari (lavabo, water, eventuale doccia).