Quando è obbligatorio il collaudo statico?
Io sapevo per gli interventi di ampliamento, nuova costruzione o ristrutturazione globale, ma non ad esempio per il "semplice" rifacimento di un solaio, la costruzione di una scala o l'apertura di vani di porte e finestre.
Confermate?
Ily : [post n° 363191]
Collaudo statico: quanto è obbligatorio?
E' obbligatorio quando si fa una nuova costruzione e si fanno degli interventi sull'esistente di "miglioramento sismico" e "adeguamento sismico". Gli unici interventi esenti da questo obbligo sono quelli di "riparazione o intervento locale"
mi sembra di aver capito dal questo blog che ogni regione fa per se. Nel Lazio è obbligatorio ogni qualvolta vengano effettuati interventi che necessitano deposito o approvazione presso il genio.
Il collaudo statico è necessario per tutte le opere edili aventi funzione strutturale, a prescindere dai materiali utilizzati (c.a., acciaio, legno, ecc.).
Per quanto riguarda le opere strutturali di modesta entità ( rifacimento di un solaio, realizzazione di una scala tramite foratura di solaio, apertura di un vano finestra o porta in un muro portante , ecc.) bisogna verificare le norme regionali.
In genere, se è obbligatorio il deposito calcoli strutturali al G.C. è obbligatorio anche il collaudo statico finale.
Per quanto riguarda le opere strutturali di modesta entità ( rifacimento di un solaio, realizzazione di una scala tramite foratura di solaio, apertura di un vano finestra o porta in un muro portante , ecc.) bisogna verificare le norme regionali.
In genere, se è obbligatorio il deposito calcoli strutturali al G.C. è obbligatorio anche il collaudo statico finale.
Ily, tanto per farti leggere una cosa "all'italiana", esiste una risposta del Consiglio Superiore dei LL.PP. (Adunanza 14/12/2010, Prot. 155/2010) dove, tra le altre cose, è stata richiesto dal Settore Sismico Regione Toscana, un parere sul collaudo statico (quesito n.2): Dopo una marea di visto/considerato ecc si conclude dicendo che "..rientri nella sfera dell'ineludibile ed autonoma assunzione di responsabilità, compete a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti....individuare, in relazione al singolo caso, le caratteristiche strutturali dell'opera e stabilire la necessità o meno di dare corso alle procedure di collaudo statico, nel rispetto delle finalità della norma, volta a garantire "la sicurezza dell'opera e conseguentemente la pubblica incolumità"..." ovvero ARRRANGIATI! Personalmente, per lo studio nel quale ho lavorato ultimamente abbiamo proceduto come ti ha spiegato Braian, ovvero escludendo gli interventi locali e le riparazioni, anche se nel capitolo 8 delle NTC al punto 4 è scritto che gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo, ma non si trova scritto che gli interventi locali e le riparazioni non debbano esserlo, ed il successivo capitolo 9 - che riguarda il collaudo statico - non viene in soccorso. La mia Regione - Toscana - nei suoi regolamenti di attuazione per la parte sismica si è ben guardata dallo scrivere qualcosa in merito, rimandando al DPR 380/2001. Ily, valuta l'intervento, controlla la normativa regionale in merito, ( quoto ponteggi e gioma)per non far spendere uno "stonfo" al cliente, spero tu ne abbia uno accorto e comprensivo che non decide solo col portafoglio!