escludendo i presupposti peri i quali è richiesta una CILA piuttosto di una SCIA (ad esempio manutenzione ordinaria "CILA" se con opere strutturali "SCIA", che differenza c'è tra le due procedure?
Da quel che mi risulta la differenza sostanziale è che mentre con la SCIA il tecnico "assevera" la conformità dello stato attuale ai precedenti titoli abilitativi, con la CILA non è richiesta nessuna "asseverazione", quindi una responsabilità in meno, giusto?
E se per assurdo non ci fosse la conformità e dovessi procedere con una CILA la responsabilità in capo a chi andrà qualora ci fossero dei successivi controlli?
SabaGio : [post n° 365621]
SCIA - CILA
Nel caso della CILA, la verifica della legittimità delle preesistenze dovrebbe essere responsabilità dei Comuni.
Io però non mi fido e continuerò a verificare personalmente la regolarità dello stato di fatto.
Io però non mi fido e continuerò a verificare personalmente la regolarità dello stato di fatto.
capisco, anch'io preferisco verificare la conformità indipendentemente dalla responsabilità: ma mi domandavo cosa accadeva se non ci fosse conformità allo stato preesistente. E quindi sei io presento uno stato attuale differente da quanto è la realtà....a chi viene tirato l'orecchio? Il progettista non avendo firmato nessuna asseverazione di conformità non dovrebbe avere alcuna responsabilità?