SabaGio : [post n° 365621]

SCIA - CILA

escludendo i presupposti peri i quali è richiesta una CILA piuttosto di una SCIA (ad esempio manutenzione ordinaria "CILA" se con opere strutturali "SCIA", che differenza c'è tra le due procedure?
Da quel che mi risulta la differenza sostanziale è che mentre con la SCIA il tecnico "assevera" la conformità dello stato attuale ai precedenti titoli abilitativi, con la CILA non è richiesta nessuna "asseverazione", quindi una responsabilità in meno, giusto?
E se per assurdo non ci fosse la conformità e dovessi procedere con una CILA la responsabilità in capo a chi andrà qualora ci fossero dei successivi controlli?

gioma :
Nel caso della CILA, la verifica della legittimità delle preesistenze dovrebbe essere responsabilità dei Comuni.
Io però non mi fido e continuerò a verificare personalmente la regolarità dello stato di fatto.
marcoX :
capisco, anch'io preferisco verificare la conformità indipendentemente dalla responsabilità: ma mi domandavo cosa accadeva se non ci fosse conformità allo stato preesistente. E quindi sei io presento uno stato attuale differente da quanto è la realtà....a chi viene tirato l'orecchio? Il progettista non avendo firmato nessuna asseverazione di conformità non dovrebbe avere alcuna responsabilità?
desnip :
Scusate, ma dove vi salta fuori che la Cila non è asseverata? E allora perchè si chiama cilA (comunicazione di inizio lavori ASSEVERATA)?
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.