Buongiorno, a Torrino sud (Roma) stanno costruendo nuove edifici ove l'ultimo piano con altezza di 2.40. Viene venduto come piano lavatoio ma predisposto a camere da letto. Quindi possiede solo l'agibilità e non l'abitabilità. Cosa posso fare per ottenere anche l'abitabilità. Da quello che ho potuto costatare per gli edifici costruiti dopo il 2009 non mi è possibile convertire i sottotetti in abitazioni. Vorrei sapere se ci sono altre leggi, che mi sono sfuggite, o comunque se posso fare qualcosa prima che l'edificio venga ultimato per poter avere l'abitabilità.
Grazie
ClaRM : [post n° 366727]
NUOVE COSTRUZIONI CON ULTIMO PIANO h. 2.40 Roma
l'abitabilità (così definita) non esiste più.
Esistono soltanto le "agibilità" in funzione della relativa destinazione d'uso, pertanto l'ultimo piano con destinazione lavatoio potrà essere agibile come tale e mai (e poi mai) potrà divenire agibile ad uso abitativo.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Esistono soltanto le "agibilità" in funzione della relativa destinazione d'uso, pertanto l'ultimo piano con destinazione lavatoio potrà essere agibile come tale e mai (e poi mai) potrà divenire agibile ad uso abitativo.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Quella secondo quanto prescrive il DM 5 luglio del 1975 è l'altezza minima per: corridoi; disimpegni, bagni; ripostigli, ecc.
Per questioni igieniche/sanitarie non potrà mai essere considerata una camera da letto.
n.b. Le camere da letto oltre ad avere un'altezza minima di mq 2.70 devono avere anche una superficie minima di 9 mq se per 1 persona e 14 mq se per due.
Per questioni igieniche/sanitarie non potrà mai essere considerata una camera da letto.
n.b. Le camere da letto oltre ad avere un'altezza minima di mq 2.70 devono avere anche una superficie minima di 9 mq se per 1 persona e 14 mq se per due.
Con l’articolo 24 del DPR 380/2001 (il testo unico per l’edilizia) sono stati ricondotti a unità i termini agibilità edilizia e abitabilità, spesso fonte di confusione terminologica.
Ed in tempi relativamente recenti, anche il Tribunale amministrativo del Lazio ha confermato questa impostazione con la sentenza n. 180 del 12 gennaio 2012.
www.ediltecnico.it/26758/abitabilita-agibilita-edilizia-esiste-diffe…
Ed in tempi relativamente recenti, anche il Tribunale amministrativo del Lazio ha confermato questa impostazione con la sentenza n. 180 del 12 gennaio 2012.
www.ediltecnico.it/26758/abitabilita-agibilita-edilizia-esiste-diffe…
Un sottotetto agibile ma non abitabile soddisfa i requisiti standard di sicurezza, igiene e salubrità ma non è idoneo alla permanenza continuativa nel tempo di persone. Così, esso può essere usato come locale lavanderia o locale tecnico, ma non come camera de letto o cucina.
In genere è possibile recuperare un sottotetto ai fini abitativi sfruttando specifiche leggi regionali.
Il recupero abitativo dei sottotetti nel Lazio è disciplinato dalla legge regionale n. 10 del 2011 ( Piano Casa ) nella quale però si precisa ( come lei ha già indicato ) che possono essere recuperati a fini abitativi solo i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa.
Purtroppo per lei non credo che ci siano, al momento, altri provvedimenti legislativi a cui appigliarsi.
In genere è possibile recuperare un sottotetto ai fini abitativi sfruttando specifiche leggi regionali.
Il recupero abitativo dei sottotetti nel Lazio è disciplinato dalla legge regionale n. 10 del 2011 ( Piano Casa ) nella quale però si precisa ( come lei ha già indicato ) che possono essere recuperati a fini abitativi solo i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della stessa.
Purtroppo per lei non credo che ci siano, al momento, altri provvedimenti legislativi a cui appigliarsi.