MORENO : [post n° 371051]
Collaudo impianto di riscaldamento.
In un condominio finito di costruire nel 2013 è stato venduto un appartamento nel 2015 abitato dal maggio dello stesso anno. Nel mese di luglio è stato messo un termostato ambiente negligentemente dimenticato. Ora la proprietaria che affronta il primo inverno nella casa nuova ., chiede all'idraulico che ha fatto l'impianto di collaudarlo anche perchè lo stesso non funziona a dovere. L'idraulico verrebbe ma pretende il costo della chiamata che corrisponde a 35 euro dichiarando che essendo passati 2 anni dalla fine lavori lui non è tenuto a collaudare gratuitamente l'impianto istallato. E' davvero così?
Confermo!
Il consumatore ha in genere 2 anni di garanzia sull'impianto installato salvo termine maggiore indicato esplicitamente nel contratto ( D.lgs. 206/05 - Codice del Consumo).
Il consumatore ha in genere 2 anni di garanzia sull'impianto installato salvo termine maggiore indicato esplicitamente nel contratto ( D.lgs. 206/05 - Codice del Consumo).
confermo, ma aggiungo che la garanzia, per quanto riguarda la proprietaria, parte da quando lei ha comprato l'appartamento. Presumo che l'appartamento sia stato comprato dall'impresa costruttrice, quindi la proprietaria deve chiamare l'impresa, e che sia poi l'impresa a chiamare l'idraulico e rivalersi eventualmente su di lui: se è stata l'impresa che non ha controllato per bene a suo tempo cosa ha fatto l'idraulico, saranno problemi suoi.
Suggerisco di verificare eventuali altre non conformità e scrivere una lettera raccomandata o pec a chi ha venduto l'appartamento.
artt. 1667-1668: il proprietario ha l'obbligo di denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna dell'opera; si può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore.
c'è anche il codice del consumo (d. lgs. 206/2005, art. 132)
Suggerisco di verificare eventuali altre non conformità e scrivere una lettera raccomandata o pec a chi ha venduto l'appartamento.
artt. 1667-1668: il proprietario ha l'obbligo di denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna dell'opera; si può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore.
c'è anche il codice del consumo (d. lgs. 206/2005, art. 132)