leli : [post n° 372994]

CASO RECUPERO SOTTOTETTO E OBBLIGO INSTALLAZIONE FOTOVOLTAICO

Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente parere a riguardo dell'interpretazione della normativa inerente all'installazione di impianti alimentati dalle risorse rinnovabili e nello specifico del fotovoltaico in un caso di recupero di sottotetto esistente in Piemonte.
Sono una professionista incaricata dalla committenza per un recupero di un sottotetto da unire all'alloggio sottostante, ovvero al piano primo, per crearne un'unica unità abitativa. Ora nell'edificio c'è un unica unità abitativa che comprende il piano terra e il piano primo, quindi con il nuovo intervento si va a realizzare un ulteriore unità abitativa, con la mansarda, che vede il frazionamento della prima riducendola al solo piano terra. Questo tipo di intervento di recupero del sottotetto, ai sensi della Legge Regionale (piemontese) del 6 agosto 1998, n. 21, che va a costituire una nuova unità abitativa necessita dell'installazione del fotovoltaico oltre a quella del solare termico?

In assenza di specifiche locali ho svolto una verifica della normativa Regionale e Statale.
Per quanto riguarda la mia ricerca normativa regionale è risultato che questo caso non rientri nelle disposizioni della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) articolo 21, comma 1, lettere g) e p) DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI IMPIANTI SOLARI TERMICI, IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SERRE SOLARI in quanto viene riportato: “nel caso di edifici di nuova costruzione e di edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.”
Pertanto ritengo che questo intervento non sia un intervento di nuova costruzione e il sottotetto da recuperare non supera gli 80 mq non è da riternersi una ristrutturazione superiore ai 1000 mq.

La mia verifica si è anche rivolta alla normativa statale nei confronti del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Dove viene specificato, nell'allegato 3 (art. 11, comma 1), che l'obbligo della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Pertanto l'alloggio che si andrà a creare, sia per la parte mansarda che quella del piano primo, sarà sottoposto a intervento di riqualificazione energetica con cappotto interno, sostituzione degli infissi, nuovo impianto di riscaldamento con pannelli solari termici, coibentazione della copertura.
Ci sono pareri discordanti al riguardo oppure conferme?
Ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.
Carlo :
Ciao, mi sto occupando di un caso simile al tuo e anche io, facendo le verifiche del caso, sono giunto alle tue conclusioni. Vedo però che non ci sono state altri pareri in merito...

Carlo
leli :
Ciao Carlo, ho risolto il problema contattando direttamente la Regione Piemonte perché non era ben chiaro a detta anche della stessa Regione Piemonte. Bisogna fare riferimento per prima cosa al D.M 26 giugno 2015 e in particolare alla parte dei "Requisiti Minimi". Dove è chiaramente riportato, soprattutto nello specchietto riassuntivo, che ora il recupero dei sottotetti è assimilabile ad una nuova costruzione quindi bisogna applicare la normativa al riguardo delle fonti rinnovabili come se fosse un nuovo edificio. Infatti a tal proposito rimanda all'allegato 3 (art. 11, comma 1) del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28.
Certo ci dovrebbe essere maggiorn chiarezza in quanto oltre alla nuova normativa d.M. 26 giugno 2015 rimangono in vigore il Decreto n°28/2011 e i decreti regionali DGR45-11967 e DGR46-11968. In sostanza il fotovoltaico o altro sistema a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica va messo.
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