ciao,
per tolleranza del 2% nelle misurazioni edili.....si intende 2% sul totale della cubatura? o sulla singola misurazione metrica?
san : [post n° 374486]
tolleranza 2%
da quello che so dipende dal contesto di riferimento. ed anche dalle specifiche dei regolamenti edilizi.
da noi si usa per le dimensioni lineari e le superfici.
da noi si usa per le dimensioni lineari e le superfici.
sul RE trovo scritto:
"Sono da considerarsi nell’ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusività le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2 % delle misure prescritte. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra i fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa ed all’allineamento dei fabbricati e per le misure lineari minime ed i requisiti minimi di cui al presente regolamento".
"Sono da considerarsi nell’ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusività le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2 % delle misure prescritte. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra i fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa ed all’allineamento dei fabbricati e per le misure lineari minime ed i requisiti minimi di cui al presente regolamento".
ho fatto una ricerca: di norma la tolleranza è rispetto alle misure approvate nel titolo abilitativo (rif. DPR 380/2001).
e poi ho trovato anche ... "Per “tolleranza” si intende la diversità in più o in meno tra la dimensione nominale definita dagli elaborati grafici progettuali e la dimensione effettiva esistente o realizzata nell'esecuzione, cioè quell'intervallo di errore entro il quale la quota effettiva si ritiene corrispondente a quella nominale. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusi edilizi le difformità verificatesi in sede di nuova costruzione e rilevate a processo edilizio concluso, a condizione che non eccedano il ± 2% delle misure contenute nel titolo abilitativo, relativamente all’altezza, ai distacchi,alla cubatura o alla superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità
immobiliari.
Esclusioni. Questi criteri di tolleranza non sono applicabili alle distanze minime fra fabbricati e dai
confini prescritte dalla normativa e all'allineamento dei fabbricati, né per le misure lineari minime e i
requisiti tecnici vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio."
e poi ho trovato anche ... "Per “tolleranza” si intende la diversità in più o in meno tra la dimensione nominale definita dagli elaborati grafici progettuali e la dimensione effettiva esistente o realizzata nell'esecuzione, cioè quell'intervallo di errore entro il quale la quota effettiva si ritiene corrispondente a quella nominale. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusi edilizi le difformità verificatesi in sede di nuova costruzione e rilevate a processo edilizio concluso, a condizione che non eccedano il ± 2% delle misure contenute nel titolo abilitativo, relativamente all’altezza, ai distacchi,alla cubatura o alla superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle singole unità
immobiliari.
Esclusioni. Questi criteri di tolleranza non sono applicabili alle distanze minime fra fabbricati e dai
confini prescritte dalla normativa e all'allineamento dei fabbricati, né per le misure lineari minime e i
requisiti tecnici vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio."