ciao,
la redazione delle legge 10 per un intervento di ristutturazoine deve prendere in considerazione solo i nuovi elementi tecnici o anche quelli vecchi?
(es. non tocco i muri portanti-in forato da 40- ma aggiungo solo isolamento sul solaio di copertura)
La verifica secondo la L10
prende in considerazione tutte le
frontiere del manufatto architettonico,
pertanto, entrano in gioco sia le componenti
modificate che quelle non modificate.
L'obiettivo finale è quello di verificare che
le dispersioni termiche dell'edificio rispettino
i limiti fissati dalla legge.
Alla definizione dello status energetico
concorrono tutte le strutture disperdenti.
Spero di essere stato chiaro
Un saluto!!!
prende in considerazione tutte le
frontiere del manufatto architettonico,
pertanto, entrano in gioco sia le componenti
modificate che quelle non modificate.
L'obiettivo finale è quello di verificare che
le dispersioni termiche dell'edificio rispettino
i limiti fissati dalla legge.
Alla definizione dello status energetico
concorrono tutte le strutture disperdenti.
Spero di essere stato chiaro
Un saluto!!!
Esatto, nella relazione tecnica devi immettere gli spessori e tutte le caratteristiche tecniche degli strati delle superfici di chiusura, comprese ovviamente quelle del solaio di copertura che hai modificato, e verificare le dispersioni termiche come ti ha spiegato Sal. Non si può disgiungere le zone di intervento da quelle di non intervento, perchè l'edificio viene considerato un sistema unico
ti ringrazio per i chiarimenti!
mi era venuto il dubbio leggendo l'art. 25 delle legge dove è scritto "nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art 31 l.5-8-75 n. 457 (che mi da le definzione degli interventi)". leggendo questo articolo ho pensato che forse dovevo solo considerare solo le nuove aggiunte.... e perciò volevo una conferma. ma le leggono in comune le relazioni della legge 10?????
mi era venuto il dubbio leggendo l'art. 25 delle legge dove è scritto "nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art 31 l.5-8-75 n. 457 (che mi da le definzione degli interventi)". leggendo questo articolo ho pensato che forse dovevo solo considerare solo le nuove aggiunte.... e perciò volevo una conferma. ma le leggono in comune le relazioni della legge 10?????