Ho in mente di cercare un rudere, demolirlo e ricostruire un immobile x usufruire delle detrazioni x ristrutturazione.
In base al decreto del fare del 2003 c'è la possibilità di demolire e ricostruire senza aumenti di volume volume e senza rispetto di sagoma con semplice SCIA, quindi se non erro senza aumento del carico urbanistico e quindi senza dover pagare oneri al Comune.
Il mio Comune, in toscana, però mi dice che, per esempio:
1) se era territorio rurale bisogna fare un cambio di destinazione per farlo diventare civile abitazione e quindi ci sono da pagare gli oneri
2) l'immobile deve essere in piedi per 3/4, non interamente già demolito
In sostanza, quali sono le condizioni per cui NON dovrei pagare oneri di urbanizzazione e costruzione al Comune in base al decreto del fare?
Deve essere già accatastato come civile abitazione? ecc. ecc
www.poroton.it/user/articoli/n84/detrazioni-ristrutturazioni-demoliz…
yatahaze : [post n° 383030]
Oneri di urbanizzazione/costruzione in caso di demolizione e ricostruzione
Ti copio parte di un articolo su altro sito:
Tra le varie modifiche che il DL 69/2013, convertito con legge 98/2013, ha introdotto delle modifiche all’art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001, vi è quella della ricostruzione dei ruderi (sul Decreto del Fare e sulle semplificazioni in edilizia consulta anche la nostra Pagina Speciale).
Il tema della ricostruzione dei ruderi rischia di produrre aspettative che in molti casi possono essere disattese dallo stato dei luoghi.
Infatti il Legislatore ha raccordate le proprie intenzioni con la giurisprudenza prevalente. È pertanto utile analizzare il nuovo testo del decreto, fissando l’attenzione sul tema degli edifici diruti:
Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: [...]
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Il testo introdotto, in un certo senso, si autotutela con l’inserimento della clausola relativa alla possibilità di “accertarne le preesistente consistenza“.
Tra le varie modifiche che il DL 69/2013, convertito con legge 98/2013, ha introdotto delle modifiche all’art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia, DPR 380/2001, vi è quella della ricostruzione dei ruderi (sul Decreto del Fare e sulle semplificazioni in edilizia consulta anche la nostra Pagina Speciale).
Il tema della ricostruzione dei ruderi rischia di produrre aspettative che in molti casi possono essere disattese dallo stato dei luoghi.
Infatti il Legislatore ha raccordate le proprie intenzioni con la giurisprudenza prevalente. È pertanto utile analizzare il nuovo testo del decreto, fissando l’attenzione sul tema degli edifici diruti:
Art. 3 (L) – Definizioni degli interventi edilizi
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: [...]
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Il testo introdotto, in un certo senso, si autotutela con l’inserimento della clausola relativa alla possibilità di “accertarne le preesistente consistenza“.