Salve a tutti,
leggendo il D.Lgs 50/2016 (Nuovo codice degli Appalti Pubblici) mi sono imbattuto nell'art. 48 comma 19 che cita:
"E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara".
Ma secondo voi cosa significa? Che decade l'obbligatorietà della presenza di tutti i professionisti che hanno costituito il raggruppamento in caso di vittoria?
arch.Ivan : [post n° 383576]