ArchiBlu : [post n° 392853]
Superficie utile lorda - Questione complessa
Nel calcolo della SUL della regione toscana (ma immagino l'argomento riguardi anche altre regioni) secondo il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 64/R, alla articolo 10 si prescrivono i metodi di calcolo della superficie utile lorda. Secondo tali calcoli, la SUL viene ovviamente calcolata considerando le murature perimetrali. Alcuni punti successivi viene ricordato che in tale computo non deve essere considerata la parte eccedente i 30 cm di tali murature. Tutto ok. ORA. il dubbio che mi affligge è un po complesso: se io vado a restaurare un immobile inserendo un cappotto interno di 12 cm e quindi vado ad aumentare lo spessore della muratura perimetrale interamente, la mia SUL finale risulterebbe ridotta in quanto ho spostato internamente quel limite ideale di 30 cm... La cosa è plausibile? Non trovo alcuna prescrizione a riguardo e francamente benchè sia molto convinto del ragionamento mi trovo un po disorientato nel vedere che a seguito di un restauro che apparentemente non coinvolge aspetti esterni, indici come "volume" e "superficie coperta" diminuiscono. Spero che qualcuno con un po di esperienza mi sappia aiutare
il ragionamento mi sembra plausibile. Che problemi ti comporta diminuire la sul? (cmq di poco)?
Bhè il ragionamento sarebbe applicabile anche al calcolo della superficie coperta e del volume, quindi andrebbe ad incidere sugli indici su cui si calcolano i costi di costruzione. Ovviamente sarei felice di far pagare meno il committente ma dato che si tratta di una questione delicata vorrei essere sicuro del ragionamento. Sono abbastanza convinto ma sulla carta mi fa storcere il naso (e ho timore che provochi lo stesso effetto ai tecnici comunali) vedere che l'indice "volume" va a ridursi con l'inserimento di un normale cappotto interno di 10 cm
Verifica con i tecnici comunali, il calcolo della sul per nuove costruzioni o ristrutturazioni ha, a volte, modalità diverse.
La normativa regionale ha la prevalenza su normative locali... ma avere il funzionario comunale che interpreta allo stesso modo del professionista direi che è fondamentale per evitare spiacevoli disguidi...
Mi sembra di poter dedurre che trattasi di un piano di recupero assoggettato a Piano Attuativo o a Permesso a Costruire Convenzionato altrimenti non ci sarebbe il problema degli indici.
Se il problema è negli indici puoi:
- inserire nelle nta del piano specificazione adeguatamente motivata
- pareggiare la diminuzione degli indici prevedendo un qlc in più (a saldo zero) tanto dovrebbe essere poca roba
Destinazione futura d'uso per l'immobile? A seconda della destinazione ci sono normative che potrebbero aiutare.
Mi sembra di poter dedurre che trattasi di un piano di recupero assoggettato a Piano Attuativo o a Permesso a Costruire Convenzionato altrimenti non ci sarebbe il problema degli indici.
Se il problema è negli indici puoi:
- inserire nelle nta del piano specificazione adeguatamente motivata
- pareggiare la diminuzione degli indici prevedendo un qlc in più (a saldo zero) tanto dovrebbe essere poca roba
Destinazione futura d'uso per l'immobile? A seconda della destinazione ci sono normative che potrebbero aiutare.
no, ema, non il regionale che prevale sul locale: è il più restrittivo che prevale sempre.
Se si sono inventati questa norma cervellotica, che si tengano la norma cervellotica! Il tuo ragionamento è corretto, in questo caso la SUL decresce. Comunque, visto che alla fine l'ultima parola ce l'ha il tecnico comunale, senti da lui.
Per Archi Fra, ti riporto che il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 64/R Art. 32 prescrive "I comuni adeguano i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche del regolamento edilizio ai parametri
e alle definizioni di cui al Capo II ed all’ Allegato A del presente regolamento entro il termine perentorio di
trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del medesimo ai sensi dell’articolo 35. Decorso inutilmente
tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono i difformi parametri
e definizioni dei regolamenti edilizi."
Pertanto il pianificatore regionale, per evitare equivoci, ha normato chiaramente la questione.
e alle definizioni di cui al Capo II ed all’ Allegato A del presente regolamento entro il termine perentorio di
trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del medesimo ai sensi dell’articolo 35. Decorso inutilmente
tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono i difformi parametri
e definizioni dei regolamenti edilizi."
Pertanto il pianificatore regionale, per evitare equivoci, ha normato chiaramente la questione.