Buon pomeriggio,
vi chiedo, gentilmente, un consiglio riguardo un cantiere che sto chiudendo:
i lavori di ristrutturazione sono quasi al termine e l'impresa esecutrice delle opere in muratura ha portato (di comune accordo con il committente) sia l'elettricista che l'idraulico. Quando ho visionato la documentazione conservata in cantiere mi sono accorto che non c'era nulla riguardo agli impiantisti (neanche il contratto di subappalto). A questo punto vi chiedo cosa mi conviene fare (considerando che tra una settimana i lavori terminano):
- comunicare al Municipio di appartenenza il cambio ditta? Ovvero comunicare (a titolo di esempio) che l'impresa che si interessava delle opere murarie ha terminato il lavoro e che ora subentra l'elettricista, e poi una volta che l'elettricista ha terminato il lavoro comunicare che quest'ultimo ha finito e che subentra l'idraulico?
- oppure non fare nessuna comunicazione e attendere che i lavori siano terminati e comunicarli al Municipio (anche con collaudo e richiesta di abitabilità/agibilità) ed allegare, semplicemente, alla comunicazione le certificazioni degli impianti?
- in ultimo, ma non meno importante, una volta presentato il fine lavori quanti giorni ci sono per presentare domanda di agibilità/abitabilità? Posso consegnare tutto quanto esposto in un'unica pratica? Ed il modello della domanda di abitabilità/agibilità dove la trovo per il Comune di Fara in Sabina (RI)?
Grazie in anticipo
Daniele : [post n° 395450]
FINE LAVORI/ABITABILITA'/AGIBILITA'
Se l'elettricista e l'idraulico in questione non risultano lavoratori autonomi devi ottemperare agli obblighi inerenti la sicurezza.
Al contrario, possono essere considerati dei collaboratori dell'impresa che dovrà garantire il rilascio dei certificati di conformità impianti che, in genere, si allegano alla pratica di agibilità.
Per quanto riguarda la seconda domanda, con il DLgs SCIA 2 l'iter tradizionale per ottenere l'agibilità ( il titolare del permesso edilizio effettua la richiesta del certificato di agibilità presso il Comune ) è stato sostituito da una autocertificazione da parte del DL oppure di un professionista incaricato.
Il modulo lo trovi qui:
https://www.farainsabina.gov.it/amministrazione/modulistica/category…
Al contrario, possono essere considerati dei collaboratori dell'impresa che dovrà garantire il rilascio dei certificati di conformità impianti che, in genere, si allegano alla pratica di agibilità.
Per quanto riguarda la seconda domanda, con il DLgs SCIA 2 l'iter tradizionale per ottenere l'agibilità ( il titolare del permesso edilizio effettua la richiesta del certificato di agibilità presso il Comune ) è stato sostituito da una autocertificazione da parte del DL oppure di un professionista incaricato.
Il modulo lo trovi qui:
https://www.farainsabina.gov.it/amministrazione/modulistica/category…