jjj : [post n° 397360]
ambito di applicazione delTitolo IV del d.lgs. n. 81/2008
buongiorno a tutti, sto compilando una CILA, vorrei sapere se il mio intervento ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008? si tratta di manutenzione ordinaria e straordinaria, come faccio a capire se ricade nell'applicazione nella legge?
Ti metti di buzzo buono e ti studio il Titolo in questione...Art. 167. Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
A dire la verità l'art. da guardare inizialmente è l'art. 88 Campo di applicazione e se ricadi in opere comprese in tale articolo devi verificare anche quanto riporta l'art. 90 "....Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese."
anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese."