salvia : [post n° 399605]

Rai con gronda aggettante: al piano superiore

Buongiorno a tutti
Mi si chiede di verificare se un aggetto di gronda infuenzi la superficie areoilluminante di alcune aperture del piano sottostante.
La gronda proiettata con un arco di cerchio di 90 gradi corrispondente alla metà della sporgenza, non arriva a "toccare" le aperture.
Questo succede solo se l'arco di cerchio eccede i 90 gradi, diciamo intorno ai 107 gradi.
Il canale di gronda si trova a una quota superiore di 1 ml rispetto al voltino della finestra.
Cosa ne dite?
Io so solo che per vedere quel canale dall'interno dell'appartamento bisogna sporgersi!
gioma :
In genere, si ritiene che influenzino la dimensione della superficie illuminante gli aggetti di profondità superiore a 120 cm.
salvia :
Si certo, ma questa gronda è così in alto che di fatto non costituisce ostacolo all'illuminazione dei locali.
Se guardi gli schemi nelgi rli, l'aggetto preso in considerzione è sempre una soletta piana poco al di sopra del voltino.
Qui il punto di contatto tra la trave e il muro perimetrale è molto più in alto, e il canale di gronda è a un metro al di sopra del voltino, decisamente spostata verso l'esterno > 120.
Come solito c'è spazio per le interpretazioni :-/
e io non trovo un riferimentoi normativo
Loryfe :
Non c'è nessuna interpretazione se graficamente la proiezione della metà dell'a ggetto non tocca la finestra non c'è alcuna influenza sull'illuminazione del locale quindi basta dimostrare questo con uno schema nella tavola e i problemi sono risolti
Loryfe :
dimenticavo il riferimento normativo e ovviamente il regolamento locale di igiene e gli schemi esplicativi
ivodivo :
Non so dove operiate voi, ma conosco bene la normativa dell'emilia romagna.
Con la "semplificazione edilizia" è stato emanato il codice del governo del territorio che fissa tutti i parametri unificati per l'edilizia (igiene, rispetti, vincoli..........).
Al punto 4.1 indica i "Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)": la normativa di riferimento è il DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975. E' costituito da 4 pagine, semplici, chiare, inequivocabili. (http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/sempli…).
Per quanto riguarda l'illuminazione naturale...... "Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento."
Io faccio riferimento solo a questo decreto e non voglio più rompimenti di scatole con calcoli assurdi e ridicoli.
N.B. Il decreto è del 1975........sono trascorsi più di 40 anni di inutili e astruse normative
salvia :
Grazie, diciamo che ho a che fare con un tecnico pignolo...
dagabo :
Salve a tutti mi aggrego alla domanda ponendo un quesito:

Per aggetti con L>120 cm c'è qualche volontario che può spiegarmi un concetto?
Innanzitutto la L è la misura perpendicolare al serramento? E poi il procedimento per trovare la h utile è all'interno del regolamento d'igiene... a/3 + b... poi bisogna moltiplicare con la larghezza del serramento. Corretto?

Grazie mille
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