elle : [post n° 407963]
rimozione barriere architettoniche - cila o niente?
Ciao a tutti, mi è stato chiesto se c'è bisogno di fare pratiche edilizie per delle modeste opere condominiali volte a eliminare le barriere architettoniche. A bruciapelo ho risposto che sono opere totalmente libere, ma poi mi è venuto il dubbio... si tratta di demolire una parte di recinzione condominiale (muratura) per installare un cancellino di accesso alla proprietà privata e rampa. Mi sembra ricadere tutto nelle opere che non necessitano alcuna comunicazione, giusto?
Con il dlgs 222/2016 è stata tolta la parola rampa al comma b dell'art 6 del dpr 380/2001 e quindi le rampe esterne si possono realizzare liberamente, anche in ambito vincolato se il dislivello è inferiore ai 60cm.
Il dubbio mi resta sul nuovo accesso con cancellino potrebbe essere classificato come manutenzione straordinaria e quindi soggetto a CILA.
Il dubbio mi resta sul nuovo accesso con cancellino potrebbe essere classificato come manutenzione straordinaria e quindi soggetto a CILA.
Grazie a tutti, sicuramente è manutenzione straordinaria, ma volevo sapere come si interpreta la normativa nel caso in cui questa MS sia realizzata per superare delle barriere architettoniche... il TU all'art. 6 dice che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo "b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;".
Però mi crea dei dubbi modificare recinzioni e accessi senza depositare niente!
Però mi crea dei dubbi modificare recinzioni e accessi senza depositare niente!