Buongiorno,
ho bisogno di un rapido chiarimento su una, a mio avviso, discrasia tra la normativa nazionale 102/2014 e la L.r. 10 novembre 2015 n°38 in merito alla deroga della distanza del confine per il risparmio energetico
Dato per assodato che la legge regionale può essere solo più restrittiva, nel caso in cui la normativa dice una cosa completamente diversa come ci si comporta? mi spiego meglio:
- 102/2014: deroga dei 30 cm per la parte eccedente i 30 cm di muratura, solo per le parti che contribuiscono al risparmio energetico sostanzialemente
- l.r. 2015 n° 38: deroga dei 30 cm senza ulteriori specifiche lasciando supporre come già interpretato da altri comuni che non siano fatte differenze tra le porzioni destinate a muratura o ad isolamento
Come ci si deve comportare quindi?
dlarch : [post n° 410700]