Buongiorno a tutti.
Chiedo: a quali normative fare riferimento per sapere quali requisiti igienico-sanitari sono necessari in un locale adibito a cromoterapia?
Specifico che in questo caso si dovrebbe richiedere un cambio d'uso da deposito (annesso ad attività commerciale) e che non sono previsti altri trattamenti ma solo cromoterapia su lettino (no massaggi e no trattamenti estetici). Il locale in questione, alla quale si accede tramite scala e disimpegno, è cieco e ha un servizio igienico adiacente.
Il regolamento comunale non fa riferimento a nessuna attività del genere.
Grazie in anticipo.
Marial : [post n° 418420]
Locali per cromoterapia
rientra nelle discipline bionaturali, anche se è fuffa, quindi il comune dovrebbe avere il regolamento al riguardo anche per la scia al suap e non solo per i requisiti igienico-sanitari
Non essendoci riferimenti di natura tecnica nel regolamento, la mia domanda si riferisce a normative nazionali che possano regolamentare queste attività o almeno inquadrarle in categorie più ampie (non so, ambulatori, centri estetici, attività commerciali, ...), sempre dal punto di vista dell'edilizia, quindi non come attività in sé.
ripeto quanto detto sopra: la cromoterapia rientra nelle discipline bionaturali e in quanto tale deve attenersi alla normativa nazionale,nonchè a quella regionale o comunale capillare sottoforma di regolamento.
è l'ufficio tecnico del comune che deve dirti che caratteristiche vuole e a cosa lo afferisce, ed è impossibile che il comune non abbia nessuna specifica per le discipline bionaturali perchè è obbligatorio.
è l'ufficio tecnico del comune che deve dirti che caratteristiche vuole e a cosa lo afferisce, ed è impossibile che il comune non abbia nessuna specifica per le discipline bionaturali perchè è obbligatorio.