Sabrina : [post n° 419200]

Rifacimento facciata e decreto requisiti minimi

Gentili colleghi,
ho un dubbio sul quale spero possiate aiutarmi.
Sono stata incaricata del rifacimento di una facciata da parte di un condominio. Devo ancora fare un sopralluogo più approfondito, ma da una prima occhiata direi che sicuramente si andrà ad intervenire su una porzione di intonaco maggiore del 10%, pertanto il caso NON è escluso dall'applicazione del Decreto Requisiti Minimi (DM 26 giugno 2015) ed andrà applicato un cappotto termico sull'intera superficie disperdente, è corretto?
Andando a questo punto ad intervenire sull'intera superficie disperdente, l'intervento dovrebbe rientrare tra le ristrutturazioni importanti di secondo livello, così come definita al punto 1.4.1 del decreto (poiché si interviene su una superficie >25%, ma non sull'impianto termico). Pertanto, i requisiti che devono risultare verificati, sono solo quelli relativi alle parti opache delle pareti su cui si è intervenuti applicando il cappotto, o quelli dell'intera parete, comprendendo quindi anche le parti trasparenti ed andando a verificare il coefficiente globale di scambio termico dell'intera parete? Ed in questo caso come si procede? Si devono obbligare i condomini a cambiare gli infissi?
Spero di essere stata chiara e vi ringrazio in anticipo.
ponteggiroma :
Come come, scusa?
Vuoi dire che in tutti i casi in cui si intervenga con il rifacimento >10% di intonaci si deve fare il cappotto?
Ma sei sicura? Puoi citare l'articolo cortesemente?
Sabrina :
Ebbene sì... ed effettivamente anche chiedendo tra i colleghi molti non sono a conoscenza di questo obbligo.
Si tratta dell'ALLEGATO 1 del DM 26 giugno 2015 (Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici).
Riporto l'articolo interessato:
1.4.3: Deroghe
1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di
finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o
rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.

Ed in effetti ho trovato riscontro in rete e da un solo collega.
Metto anche il link a questo articolo dove spiega piuttosto bene la problematica:
www.casacerta.it/obbligo_isolamento_termico_facciate_58.html

Se mi sto sbagliando attendo di essere smentita da chi ne sa più di me, grazie..

ArchiFish :
Forse mi sfugge qualcosa, ma dal famigerato glossario dell'edilizia libera partorito in data 25 Dicembre 2016 risulta quanto segue:
- Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese opere correlate) di intonaco esterno ed interno = Manutenzione Ordinaria
- Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate = Manutenzione Ordinaria
Di per sé, il "rifacimento di una facciata" non imporrebbe alcuna pratica edilizia e/o titolo abilitativo e, di conseguenza, non darebbe diritto ad alcun bonus e/o incentivo. Tutt'al più espone i proprietari dell'immobile agli obblighi in materia di sicurezza (nomina coordinatore, notifica preliminare, ecc.) se intervengono 2 o più imprese (impresa edile + imbinachini, ad esempio).
Da questa attuale situazione "semplificata/deregolamentata" faccio fatica a immaginare come si potrebbe arrivare ad ottemperare agli obblighi in tema di isolamenti e conseguente Ex Legge 10, trasformando il tutto in un procedimento subordinato, per lo meno, a CILA.
Poi, per carità, tutto è possibile. c'è pieno di normative che fanno a cazzotti tra loro e che si smentiscono o contraddicono reciprocamente.
Ho ragione di credere che l'obbligo di intervenire sull'isolamento sia riconducibile ai soli interventi di manutenzione straordinaria ricadenti nella casistica di ristrutturazione importante e riqualificazione energetica.
paoletta :
Sabrina stai facendo un po' di confusione. Tu devi intervenire sul ripristino di intonaco ammalorato, degradato, in fase di distacco. Non devi eseguire dei lavori in materia di efficienza energetica.
ponteggiroma :
Non credo proprio che possa essere messa in questi termini. Se così fosse nessun condominio si azzarderebbe a fare interventi di manutenzione di facciate oppure gli intonaci demoliti sarebbero sempre del 9,99%. Scommettiamo?
Sabrina :
Graie per le risposte. Purtroppo vi confermo quanto detto... il decreto recepisce le direttive europee sull'efficientamento energetico degli edifici. Il concetto è: già che intervieni sulla facciata, ti costringo a operare una riqualificazione energetica. Questo al di là del titolo abilitativo. Vi invito a leggere il decreto Requisiti Minimi, a questo link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interminister…
In particolare l'ALLEGATO 1, punto 4.1. E' inequivocabile.
Che poi quasi nessuno lo faccia è un altro discorso. E' uscita anche una circolare dell'ANACI (associazione nazionale amministratori di condominio) in merito. Non so come allegarla ma la trovate facilmente in rete.
Ho avuto conferma da colleghi che la tendenza (di chi è al corrente della questione, e non sono molti) è proprio quella che dici tu ponteggiroma, ovvero far risultare meno del 10%. Solo che si tratta di prendersi una bella responsabilità, perché non rispettando quanto imposto dalla normativa, non si avrebbe diritto nemmeno alla detrazione del 50% in teoria...


paoletta :
Il punto 4.1 che citi parla di ristrutturazioni importanti di secondo livello, secondo me non rientra il caso di rifacimento del solo intonaco.
Dalla definizione: "Le ristrutturazioni importanti di secondo livello consistono in interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo."
Sabrina :
Scusa Paoletta, è stato un errore di battitura, mi riferivo al punto 1.4. Ed in particolare al sottoparagrafo 1.4.3
ivana :
Ha ragione Sabrina, l'intonaco è inteso dal DM come elemento che incide sui valori di trasmittanza. Se rifai l'intonaco (> 25%? non ricordo ora) devi rispettare i requisiti minimi, quindi cappotto o qualsiasi altro sistema.
Per alcuni edifici è possibile derogare se rifare il cappotto è impossibile o ci sono vincoli della soprintendenza.
@Sabrina, no, non devi cambiare gli infissi. Trova un bravo termotecnico con cui collaborare per questo incarico.
Sabrina :
Grazie mille Ivana.
ponteggiroma :
Vabbé, io ho una ristrutturazione da fare zona Magliana, se poco poco a quelli vado a dire che devono fare il cappotto, come minimo, il cappotto, lo fanno loro a me.
ivana :
ma devi rifare anche la facciata?
Sabrina :
Ponteggiroma capisco benissimo e anche io dovrò affrontare il problema con il condominio che mi ha dato l'incarico. Teniamo conto però del fatto che con il cappotto le detrazioni arrivano al 75%, e adesso con la possibilità della cessione del credito ci sono molte agevolazioni dal punto di vista economico (per non parlare della riduzione nei consumi di riscaldamento negli anni successivi).
Come ti dicevo alcuni colleghi non si pongono il problema, pur al corrente del decreto, e fanno manutenzione ordinaria. Ma vale la pena prendersi un rischio del genere? Considerando che poi il computo rimane... se viene fuori qualche problema ci va di mezzo chi lo ha firmato. Perché non rispettando le normative vigenti non si avrebbe diritto nemmeno alla detrazione del 50%...
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